Concetti Chiave
- In stati federali, lo stato di crisi può portare alla deroga della separazione dei poteri, con l'esecutivo federale che assume il controllo delle funzioni locali.
- Il terrorismo è spesso gestito attraverso principi costituzionali ordinari, poiché è considerato un fenomeno permanente e non temporaneo.
- In Italia, le risposte al terrorismo si basano su leggi e decreti, con un forte uso del diritto penale focalizzato sulla prevenzione.
- Stati con un apparato amministrativo stabile sono meno soggetti all'insorgere di stati di crisi.
- L'apparato amministrativo opera sotto l'indirizzo politico, curando gli interessi sociali e collettivi nel rispetto delle leggi e della Costituzione.
Deroga del principio di separazione dei poteri
Negli stati federali, l’insorgere dello stato politico di crisi provoca spesso la deroga della separazione dei poteri sul piano orizzontale: si può giungere alla sospensione di tutte le attribuzioni locali e all’assunzione da parte dell’esecutivo federale di ogni attribuzione in tema di tutela dell’ordine interno. Si verifica, così, la massima accentuazione del fenomeno dell’accentramento. (es. Cost.
USA consente sospensione dell’habeas corpus in caso di minaccia per la sicurezza)Una delle principali circostanze che può implicare lo stato di crisi è il terrorismo. Il terrorismo viene generalmente affrontato dagli stati attraverso una gestione interna fondata sugli ordinari principi costituzionali, senza procedere alla proclamazione dello stato emergenziale. Il ricorso alle fonti ordinarie è dovuto anche alla “normalizzazione” del terrorismo, ossia alla sua presenza a tempo indeterminato che non integra una circostanza temporanea e transitoria. Nella prassi italiana gli interventi maggiori si sono avuti attraverso leggi e decreti legge. In particolare, importante strumento è il diritto penale, che in ambito terroristico diviene largamente finalizzato alla prevenzione e finisce per valutare la pericolosità più che la colpevolezza: si parla, quindi, di diritto penale del nemico.
In generale, l’insorgere dello stato di crisi è più improbabile negli stati dotati di un apparato amministrativo stabile. Si definisce tale un’amministrazione composta da strutture organizzative subordinate agli organi di indirizzo politico, con il compito di curare in concreto gli interessi sociali e i bisogni collettivi intervenendo nei rapporti interni all’ordinamento.
L’apparato amministrativo è titolare di un potere esecutivo subordinato agli organi costituzionali con funzione di indirizzo (governo con potere esecutivo libero da ulteriori condizionamenti), alla legge del parlamento, alla Costituzione.