Concetti Chiave
- Il presidenzialismo è una forma di governo monocratica, dove il presidente detiene il potere esecutivo e viene eletto direttamente dal corpo elettorale.
- Negli Stati Uniti, il sistema presidenziale si basa sulla Costituzione del 1787, caratterizzata da una netta separazione dei poteri tra esecutivo e legislativo.
- Il presidente non può sciogliere il Congresso, né il Congresso può sfiduciare il presidente, garantendo così l'autonomia di entrambi gli organi fino alla fine del mandato.
- Il presidente possiede un potere di veto limitato sulle leggi, mentre il Senato ha un ruolo cruciale nella nomina di funzionari e nella ratifica dei trattati.
- Il sistema si fonda su un equilibrio di pesi e contrappesi, dove ogni potere controlla e condiziona l'altro, mantenendo un rapporto bilanciato.
Indice
La struttura del governo presidenziale
La forma di governo presidenziale è così definita perché titolare del potere esecutivo è in prima persona il presidente: si tratta dunque, per definizione, di una forma di governo a direzione monocratica (governa cioè un organo costituito da una sola persona). Il modello di riferimento è quello degli Stati Uniti d’America, quale delineato dalla Costituzione del 1787 che ha conosciuto solo piccole modifiche.
Il ruolo del presidente e del Congresso
Il presidente, anche se la sua elezione avviene per il tramite di grandi elettori, a loro volta eletti in ciascuno dei cinquanta stati, è scelto direttamente dal corpo elettorale. Il corpo elettorale elegge altresì il Congresso, formato dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato. Vige un regime di separazione dei poteri per cui da un lato il legislativo non può sfiduciare il presidente, dall’altro il presidente non può sciogliere le assemblee.
Entrambi gli organi – esecutivo e legislativo – convivono perciò fino alla conclusione del proprio mandato. Esiste il procedimento parlamentare di messa in stato d’accusa, che può determinare la perdita dell’ufficio presidenziale, ma è richiesta una maggioranza molto alta e non si traduce (o non si dovrebbe tradurre) in un giudizio di responsabilità di tipo politico ma penale.
Poteri del presidente e del Congresso
Le leggi sono approvate dal Congresso e il presidente ha in materia poteri limitati: ha solo un potere di veto (può cioè rimandare una legge al Congresso; questo può riapprovarla, ma solo a maggioranza dei due terzi); inoltre, il presidente deve esercitare il suo esteso potere di nomina (ministri, alti funzionari, ambasciatori, giudici) con il parere favorevole del Senato, necessario anche ai fini dell’autorizzazione alla ratifica dei trattati (in tal caso occorrono i due terzi dei voti). La logica istituzionale è quella dei pesi e contrappesi (checks and balances: un potere controlla e condiziona l’altro).
In sostanza, il sistema politico delineato dalla Costituzione statunitense del 1787 si fonda su un delicato equilibrio, instaurato fra il titolare del potere esecutivo (Presidente) e il detentore del potere legislativo (Congresso). Fra i due organi intercorre un rapporto bilanciato mediante apposite forme di controllo che potremmo definire «a distanza (sistema dei pesi e dei contrappesi)».
Domande da interrogazione
- Qual è la caratteristica principale del sistema di governo presidenziale?
- Come funziona la separazione dei poteri nel sistema presidenziale?
- Quali sono i limiti del potere del presidente riguardo alle leggi e alle nomine?
La caratteristica principale del sistema di governo presidenziale è che il presidente è il titolare del potere esecutivo, governando in modo monocratico, come delineato dalla Costituzione degli Stati Uniti del 1787.
Nel sistema presidenziale, vige una separazione dei poteri in cui il legislativo non può sfiduciare il presidente e il presidente non può sciogliere le assemblee, garantendo che entrambi gli organi convivano fino alla conclusione del proprio mandato.
Il presidente ha un potere limitato sulle leggi, potendo solo esercitare un veto che il Congresso può superare con una maggioranza di due terzi. Inoltre, il presidente deve ottenere il parere favorevole del Senato per le nomine e la ratifica dei trattati, secondo il sistema dei pesi e contrappesi.