Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il contratto reale di mutuo romano è un contratto unilaterale e gratuito, in cui il mutuante trasferisce la proprietà di beni fungibili al mutuatario.
  • Il mutuatario ha l'obbligo di restituire una quantità equivalente di beni dello stesso genere e qualità ricevuti.
  • Il contratto di mutuo non prevede interessi; per ottenerli, i romani usavano un contratto separato chiamato stipulatio usurarum.
  • Il fenus nauticum è una variante del mutuo romano, utilizzata per finanziamenti marittimi, dove il rischio di perdita era a carico del creditore.
  • Questa forma contrattuale, d'origine greca, contraddiceva il principio romano secondo cui il danno è a carico del proprietario del bene.

Contratto reale di mutuo nel mondo romano

Il contratto reale di mutuo è un contratto reale, unilaterale e a titolo gratuito in base al quale un soggetto, chiamato mutuante, consegna a un altro soggetto, definito mutuatario, una certa quantità di beni fungibili (come ad esempio il denaro), trasferendone la proprietà. Sorge così l’obbligazione in capo al mutuatario di restituire «tantundem eiusdem generis et qualitatis», cioè una pari quantità di un altro bene fungibile.
Il contratto reale di mutuo è unilaterale perché sorge un’obbligazione solo in capo ad una delle due parti (il mutuatario).

Il mutuo è l’unico contratto unilaterale tra i contratti reali.
Il contratto di mutuo non è essenzialmente gratuito: sulla base del mero contratto di mutuo, il mutuante non può pretendere gli interessi. I banchieri romani, però, non davano denaro a mutuo perché mossi da sentimenti di generosità, bensì per trarne lucro tramite l’ottenimento di interessi. Per fare ciò essi prevedevano un contratto separato, definito stipulatio usurarum. L’interesse doveva essere corrisposto tramite una moneta che rientrasse nel genus (genere) monetario valido presso i romani.
Nel mondo romano esisteva un tipo particolare di contratto di mutuo, la figura giuridica del fenus nauticum, definita anche «prestito marittimo». In questa forma particolare di contratto di origine greca, un finanziatore (creditor) consegnava danaro a un soggetto che a sua volta lo investiva per il trasporto di merci per mare o per l’acquisto di merci da trasportare in un momento successivo per mare, con la particolare previsione che, in caso di assalto della nave, il rischio (periculum) sarebbe ricaduto interamente sul creditore. , il mutuante (creditor). Tale forma contrattuale andava contro il principio romano «res perit domino (il bene perisce in capo al proprietario)».

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