Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I diritti reali nel diritto romano sono diritti assoluti che hanno effetto su tutti e incidono direttamente sullo stato di una cosa.
  • I diritti reali si distinguono dai diritti di obbligazione, che sono vincolanti solo per un gruppo specifico di persone.
  • Il diritto di proprietà è il più importante tra i diritti reali, ma esistono anche diritti minori che riguardano beni di proprietà altrui.
  • I diritti reali sono caratterizzati da autosufficienza, non richiedendo la cooperazione di terzi, e tipicità, essendo definiti dall'ordinamento.
  • Nel diritto romano esisteva una doppia proprietà: il dominius ex iure Quiritium e la proprietà in bonis habere, entrambe riconosciute dai giuristi.

I diritti reali (ius in re) sono diritti soggettivi assoluti, dunque esperibili erga omnes, che hanno una diretta incidenza sullo stato di una cosa. Essi si differenziano dai diritti di obbligazione poiché questi ultimi sono invece esperibili nei confronti di un gruppo di persone determinate o determinabili. La differenza tra diritti reali e diritti di obbligazione è rappresentata dalla distinzione tra actio in rem (azione esperibile nei confronti di tutti) e actio in personam (attuabile invece nei confronti di un circoscritto gruppo di persone).

Il più eminente diritto reale è il diritto di proprietà; esistono altri diritti reali, definiti diritti minori, che conferiscono diritto su una cosa di proprietà altrui.

Caratteristiche dei diritti reali

I diritti reali presentano due caratteristiche principali: l’autosufficienza, in quanto la loro applicazione da parte di chi ne usufruisce prescinde dalla cooperazione di terzi, e la tipicità, poiché essi sono preposti e regolati dall’ordinamento giuridico.
Nel diritto romano non esisteva un solo tipo di proprietà. Il giurista Gaio, infatti, affermava che i romani conoscevano un duplex dominium, cioè una doppia proprietà: il dominius ex iure Quiritium (unico modello formalmente riconosciuto dai romani) e la proprietà in bonis habere (che garantiva il possesso qualificato di un bene. Lo studioso Carlo Augusto Cannata ha osservato che Gaio ha compiuto «un’opera dogmatica» poiché ha operato il riconoscimento, come forma di proprietà, da affiancare al dominium.

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