Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I Costituenti italiani, dopo il fascismo, rifiutarono le dottrine statolatre e affermarono i diritti inviolabili dell'uomo.
  • Si ispirarono al personalismo comunitario per valorizzare le formazioni sociali intermedie come famiglia e associazionismo.
  • L'articolo 3.2 della Costituzione riflette l'influenza marxista, promuovendo l'uguaglianza e la partecipazione dei lavoratori.
  • Le forme di stato e governo sono strumenti di classificazione, non archetipi ideali, e si basano su astrazioni storiche.
  • I costituenti delinearono una forma di governo parlamentaristica per garantire diritti non rispettati dal fascismo.

Prerogative statali riconosciute dai costituenti

Essendo stato da poco superato il fascismo, i Costituenti rifiutarono le dottrine statolatre e, influenzati dalle dottrine liberalcontrattualiste, sentirono l’esigenza di affermare, prima di tutto il resto, che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Nel contempo, differenziandosi dalle dottrine contrattualiste ispirate a una visione esclusivamente individualista, si volle dare forte rilievo – ispirandosi al personalismo comunitario dei filosofi cattolici francesi Maritain e Mounier – alle formazioni sociali intermedie, tutte quelle numerose «ove si svolge la personalità dell’uomo» (famiglia, scuola, associazionismo e così via).

Dell’impostazione marxista che rifiuta di astrarre il cittadino dalle condizioni sociali in cui concretamente versa vi è significativa traccia nell’art. 3.2 Cost., il quale assegna alla Repubblica il compito di promuovere l’eguaglianza eliminando «gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Mentre le forme di governo riguardano il modo in cui si distribui­ sce il potere politico fra i vari organi dello stato, vale a dire come vengono assunte da chi governa le decisioni politiche che concernono una determinata collettività statale, le forme di stato riguardano invece, più a monte, il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, vale a dire il rapporto fra governanti e governati, nonché i fini ultimi che si pone l’ordinamento. Le forme di stato (e le forme di governo) non rappresentano degli archetipi ideali, ma uno strumento di classificazione e conoscenza: esse si definiscono attraverso un processo di astrazione dalle concrete forme statuali realizzatesi negli ultimi secoli. È questa la ragione per cui non è sempre facile classificare alcuni stati, quando presentano caratteristiche originali o sono il frutto di ibridazioni, in questa o quella forma di stato.
I costituenti, in poche parole, delinearono una forma di governo prettamente parlamentaristica al fine di configurare una forma di stato che, prima di tutto, desse priorità a tutti i diritti che, di certo, il fascismo non si era impegnato a garantire.

Domande da interrogazione

  1. Qual è stata l'influenza delle dottrine liberalcontrattualiste sui Costituenti?
  2. I Costituenti, influenzati dalle dottrine liberalcontrattualiste, hanno sentito l'esigenza di affermare i diritti inviolabili dell'uomo, rifiutando le dottrine statolatre del fascismo.

  3. Come si differenziano le forme di governo dalle forme di stato secondo i Costituenti?
  4. Le forme di governo riguardano la distribuzione del potere politico tra gli organi dello stato, mentre le forme di stato si concentrano sul rapporto tra cittadini e potere politico e sugli obiettivi dell'ordinamento.

  5. Qual è il compito assegnato alla Repubblica dall'articolo 3.2 della Costituzione?
  6. L'articolo 3.2 assegna alla Repubblica il compito di promuovere l'eguaglianza eliminando gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione del Paese.

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