Concetti Chiave
- I Costituenti italiani, dopo il fascismo, rifiutarono le dottrine statolatre e affermarono i diritti inviolabili dell'uomo.
- Si ispirarono al personalismo comunitario per valorizzare le formazioni sociali intermedie come famiglia e associazionismo.
- L'articolo 3.2 della Costituzione riflette l'influenza marxista, promuovendo l'uguaglianza e la partecipazione dei lavoratori.
- Le forme di stato e governo sono strumenti di classificazione, non archetipi ideali, e si basano su astrazioni storiche.
- I costituenti delinearono una forma di governo parlamentaristica per garantire diritti non rispettati dal fascismo.
Prerogative statali riconosciute dai costituenti
Essendo stato da poco superato il fascismo, i Costituenti rifiutarono le dottrine statolatre e, influenzati dalle dottrine liberalcontrattualiste, sentirono l’esigenza di affermare, prima di tutto il resto, che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Nel contempo, differenziandosi dalle dottrine contrattualiste ispirate a una visione esclusivamente individualista, si volle dare forte rilievo – ispirandosi al personalismo comunitario dei filosofi cattolici francesi Maritain e Mounier – alle formazioni sociali intermedie, tutte quelle numerose «ove si svolge la personalità dell’uomo» (famiglia, scuola, associazionismo e così via).
Dell’impostazione marxista che rifiuta di astrarre il cittadino dalle condizioni sociali in cui concretamente versa vi è significativa traccia nell’art. 3.2 Cost., il quale assegna alla Repubblica il compito di promuovere l’eguaglianza eliminando «gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».Mentre le forme di governo riguardano il modo in cui si distribui sce il potere politico fra i vari organi dello stato, vale a dire come vengono assunte da chi governa le decisioni politiche che concernono una determinata collettività statale, le forme di stato riguardano invece, più a monte, il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, vale a dire il rapporto fra governanti e governati, nonché i fini ultimi che si pone l’ordinamento. Le forme di stato (e le forme di governo) non rappresentano degli archetipi ideali, ma uno strumento di classificazione e conoscenza: esse si definiscono attraverso un processo di astrazione dalle concrete forme statuali realizzatesi negli ultimi secoli. È questa la ragione per cui non è sempre facile classificare alcuni stati, quando presentano caratteristiche originali o sono il frutto di ibridazioni, in questa o quella forma di stato.
I costituenti, in poche parole, delinearono una forma di governo prettamente parlamentaristica al fine di configurare una forma di stato che, prima di tutto, desse priorità a tutti i diritti che, di certo, il fascismo non si era impegnato a garantire.
Domande da interrogazione
- Qual è stata l'influenza delle dottrine liberalcontrattualiste sui Costituenti?
- Come si differenziano le forme di governo dalle forme di stato secondo i Costituenti?
- Qual è il compito assegnato alla Repubblica dall'articolo 3.2 della Costituzione?
I Costituenti, influenzati dalle dottrine liberalcontrattualiste, hanno sentito l'esigenza di affermare i diritti inviolabili dell'uomo, rifiutando le dottrine statolatre del fascismo.
Le forme di governo riguardano la distribuzione del potere politico tra gli organi dello stato, mentre le forme di stato si concentrano sul rapporto tra cittadini e potere politico e sugli obiettivi dell'ordinamento.
L'articolo 3.2 assegna alla Repubblica il compito di promuovere l'eguaglianza eliminando gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione del Paese.