Concetti Chiave
- Il Governo può emanare decreti con valore di legge solo previa delegazione delle Camere, mantenendo il parlamento la titolarità della funzione legislativa.
- La delega parlamentare è circoscritta a casi specifici, con tempistiche e modalità definite, mantenendo il controllo sul delegato.
- Il parlamento utilizza la delega per interventi legislativi complessi, come l'approvazione di nuovi codici o testi unici.
- L'articolo 76 stabilisce che la delega al Governo deve includere principi, criteri direttivi, tempistiche limitate e oggetti definiti.
- Il parlamento deve specificare finalità e risultati attesi nella delega, che il Governo può accettare o rifiutare entro un anno.
Il ruolo del governo e del parlamento
Come stabilito dal primo comma dell’articolo 77, il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il parlamento non delega mai la titolarità della funzione legislativa, poiché essa spetta sempre e soltanto alle camere. Esso, dunque, può delegare esclusivamente l’esercizio concreto della funzione legislativa relativamente a un caso specifico, dunque con tempistiche e modalità definite e circoscritte. La delega prevede sempre una situazione di controllo del delegante nei confronti del delegato.
Tale procedimento viene utilizzato ad esempio quando è necessario approvare un nuovo codice o un testo unico relativo a un’intera materia. In questi casi, il tipo di intervento legislativo è molto complesso e articolato, quindi il parlamento può incaricare il governo di attuare il suddetto intervento legislativo al suo posto.
La procedura di delega legislativa
L’articolo 76 disciplina la procedura tramite cui il parlamento delega l’intervento legislativo al governo. Esso, infatti, stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il parlamento, dunque, deve circoscrivere le tempistiche e l’oggetto della delega. Questi due elementi sono necessari ma non sufficienti: il parlamento è chiamato a specificare anche le finalità e i risultati in vista dei quali il governo dovrà attuare l’intervento legislativo. Una volta che riceve la delega, il governo può scegliere se accettarla o meno entro un anno. L’atto con cui il parlamento attribuisce al governo la possibilità di adottare la funzione legislativa, ovviamente nelle modalità previste e definite dall’articolo 76, è una legge ordinaria (definita legge delega o legge di delegazione).