Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I decreti legislativi sono atti del governo adottati in base a una legge di delegazione, deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della Repubblica.
  • Le leggi di delegazione richiedono spesso il parere delle commissioni parlamentari prima che il governo possa esercitare la delega.
  • La delegazione legislativa implica una compartecipazione tra Parlamento e governo, con quest'ultimo che predispone gli schemi di decreto da esaminare in Parlamento.
  • I decreti del governo in caso di guerra possono essere adottati solo previa deliberazione parlamentare dello stato di guerra e non possono derogare alle disposizioni costituzionali.
  • La delega legislativa consente al governo di adottare decreti correttivi e integrativi entro un termine successivo, prolungando l'esercizio del potere conferito dal Parlamento.

Decreti legislativi ordinari e speciali

Per le leggi di delegazione vale il divieto di approvazione in commissione in sede legislativa (art. 72.4 Cost.).
Inoltre, esistono limiti (impliciti) alle materie che possono formare oggetto di delega legislativa: in particolare, si ritengono sottratte alla possibilità di delega tutte quelle leggi che presuppongono l’alterità istituzionale, ossia la necessaria distinzione dei ruoli fra Parlamento e governo (ciò che si verifica, ad esempio, nella maggior parte dei casi individuati nell’art. 72.4).
Il decreto legislativo è l’atto che il governo adotta in attuazione della legge di delegazione, deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal presidente della Repubblica (art. 14 l. 400/1988).
In genere le leggi di delegazione prevedono che il governo, prima di esercitare la delega, debba acquisire il parere parlamentare delle competenti commissioni permanenti delle Camere o di apposite commissioni bicamerali (eventualmente con un secondo passaggio in commissione nel caso in cui il governo non intenda conformarsi al parere). Per lo più le leggi di delegazione attribuiscono al governo la facoltà di adottare, entro un termine successivo, decreti correttivi e integrativi, che modificano cioè i decreti legislativi già adottati sulla base della medesima delegazione. Ciò comporta che l’esercizio del potere conferito dal Parlamento non si esaurisce con l’adozione di quei decreti legislativi, ma si protrae fino alla scadenza di quel termine ulteriore.

Nella prassi, la delegazione legislativa è diventata un procedimento a costante compartecipazione Parlamento-governo: nel senso che l’iniziativa è in genere governativa; poi il Parlamento discute e approva la legge di delegazione; quindi il governo predispone uno schema di decreto legislativo che deve essere esaminato dalle Camere; infine il governo delibera definitivamente, di solito accogliendo in larga misura le indicazioni parlamentari (anche se resta libero di non farlo), con la possibilità di intervenire anche in seguito per «correggere» le disposizioni del decreto.
Un particolare tipo di fonte delegata sono i decreti del governo in caso di guerra (art. 78 Cost.). Essi possono essere adottati previa deliberazione da parte del Parlamento dello stato di guerra (dichiarato dal presidente della Repubblica: art. 87 Cost.) e sulla scorta di un conseguente atto di conferimento dei «poteri necessari». Tale conferimento attribuisce al governo il potere di adottare atti con forza di legge che, comunque, non possono ritenersi abilitati a derogare a qualsiasi disposizione della Costituzione. A differenza della delega legislativa, i principi e i criteri direttivi possono non essere predeterminati, come pure la durata del conferimento, che tuttavia deve essere rapportato alla durata dello stato di guerra.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i limiti impliciti alle materie che possono essere oggetto di delega legislativa?
  2. Le leggi che presuppongono l'alterità istituzionale, ossia la distinzione dei ruoli fra Parlamento e governo, sono sottratte alla possibilità di delega legislativa.

  3. Qual è il ruolo del Parlamento nel procedimento di delegazione legislativa?
  4. Il Parlamento discute e approva la legge di delegazione, esamina lo schema di decreto legislativo predisposto dal governo e fornisce pareri attraverso le commissioni competenti.

  5. Cosa comporta l'adozione di decreti correttivi e integrativi da parte del governo?
  6. L'adozione di decreti correttivi e integrativi permette al governo di modificare i decreti legislativi già adottati, protraendo l'esercizio del potere conferito dal Parlamento fino alla scadenza del termine ulteriore.

  7. In che modo i decreti del governo in caso di guerra differiscono dalla delega legislativa ordinaria?
  8. I decreti del governo in caso di guerra non richiedono principi e criteri direttivi predeterminati e la durata del conferimento è rapportata alla durata dello stato di guerra, pur non potendo derogare a qualsiasi disposizione della Costituzione.

Domande e risposte

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