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Sintesi
Il parlamento


Il parlamento è l’organo legislativo dello Stato che viene eletto dal popolo e viene considerato l’organo rappresentativo per eccellenza.
In Italia vige il sistema bicamerale perfetto: il parlamento è composto di due distinte camere con poteri identici: la camera dei deputati e il senato della repubblica.
Il bicameralismo è sorto in Inghilterra nel XVI secolo per i contrasti tra rappresentanti dei comuni e lords, e da lì si è diffuso quasi ovunque. Il fatto che le due camere abbiano pari poteri comporta un doppio esame di ogni provvedimento, e questo offre garanzie di ponderazione nelle deliberazioni parlamentari. Tutto questo però, si traduce in lentezza nella formazione delle leggi.

Differenze tra le due camere
Lo statuto albertino poneva accanto alla camera dei deputati il senato, i cui membri erano nominati a vita dal re. La legge costituzionale del 9 febbraio 1963 n.2, che modifica gli articoli 56, 57, 60, stabilisce che :
- Il numero dei deputati è 630, dei senatori elettivi 315
- Il senato è eletto a base regionale
- Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 7 (molise 2, valle d’aosta 1)
- Sono elettori i cittadini italiani che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici e che abbiano superato l’età di 18 anni per la camera dei deputati e di 25 per il senato.
- Sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno compiuto i 25 anni
- Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i 40 anni
- La camera dei deputati è interamente elettiva, mentre nel senato non sono elettivi i senatori di diritto a vita (gli ex presidenti della repubblica) e i senatori nominati a vita (5 cittadini che abbiano reso onore alla patria in diversi ambiti).

I sistemi elettorali e le elezioni tra le due camere
La costituzione stabilisce che entrambe le camere sono elette a suffragio universale e diretto, per suffragio universale si intende che sono ammessi al voto tutti i cittadini con capacità giuridica generale e una determinata età. Si ha il suffragio ristretto quando per essere elettore occorrono condizioni come un determinato patrimonio o grado di cultura.
Il parlamento è considerato l’organo rappresentativo per eccellenza perché viene eletto direttamente dal popolo. Il carattere politico e non giuridico della rappresentanza trova riconoscimento nella costituzione, che afferma che ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I sistemi elettorali possono essere di diverso tipo, il collegio è uninominale quando a ciascun collegio viene assegnato un solo seggio, plurinominale quando gliene vengono attribuiti più di uno.
Con il sistema maggioritario chi ottiene il maggior numero di voti conquista il seggio, con il sistema proporzionale, i seggi sono ripartiti in proporzione ai voti assegnati.
Con il collegio uninominale si ha un sistema maggioritario, con il collegio plurinominale si attua il sistema proporzionale. In Italia attualmente è stata accordata la preferenza al sistema proporzionale.

Elezione della camera dei deputati
Per l’elezione della camera dei deputati il territorio nazionale viene diviso in circoscrizioni elettorali. La camera è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. Il voto è un diritto e dovere civico di ogni cittadino.
Elezione del senato
Il senato della repubblica è eletto su base regionale. Solo la valle d’aosta è costituita in un unico collegio uninominale, il Trentino in 6.

Durata e scioglimento anticipato delle camere
La camera e il senato sono eletti per 5 anni, tale periodo prende il nome di legislatura. La durata della legislatura non può essere prorogata se non in caso di guerra. Esiste comunque la possibilità di uno scioglimento anticipato delle camere, si tratta di un provvedimento che è di competenza del presidente della Repubblica, che non può esercitare durante gli ultimi 6 mesi del proprio mandato (semestre bianco) salvo che coincidano in tutto o in parte con la fine della legislatura.
Nel caso di scioglimento anticipato, le nuove elezioni devono essere indette entro 70 giorni.
Organizzazione interna e funzionamento delle 2 camere
La costituzione attribuisce alle camere un ampio potere di autodisciplina. Le camere hanno carattere giurisdizionale e soltanto la legge può stabilire i casi di Ineleggibilità (non possono essere eletti in parlamento coloro che non sono elettori e non hanno raggiunto l’età stabilita) e di Incompatibilità (la costituzione stabilisce che nessuno può appartenere contemporaneamente alle due camere).

Svolgimento dei lavori delle camere
I lavori delle camere si svolgono nel corso delle legislature. La costituzione stabilisce che la prima riunione delle camere sia fissata dal presidente della Repubblica e abbia luogo entro il ventesimo giorno dalle elezioni.
La costituzione stabilisce che le camere si riuniscano di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre per le riunioni ordinarie, in via straordinaria ogni camera può essere convocata per iniziativa del suo presidente o del presidente della repubblica.
Per quanto riguarda le sedute, di regola sono pubbliche ma, le camere possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Per la validità delle deliberazioni delle camere ci sono 2 condizioni:
1. La presenza della maggioranza dei componenti (il cosiddetto numero legale) corrispondente al 50% +1 dei membri dell’assemblea.
2. La presenza della maggioranza dei presenti, pari al 50% +1 dei parlamentari presenti in aula.

Votazioni
Per le votazioni sono previsti lo scrutinio palese (che può avvenire per alzata di mano o appello nominale) e lo scrutinio segreto, normalmente si vota a scrutinio palese.

Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché quando ne venga fatta richiesta da 30 deputati o 20 senatori. Lo scrutinio segreto è stato oggetto di frequenti polemiche.
Le commissioni delle camere
Le camere possono svolgere i propri lavori in assemblea in aula mediante le commissioni. L’assemblea è composta da tutti i senatori o deputati in carica. I lavori dei deputati si svolgono a Roma nel palazzo di Montecitorio, quelli dei senatori sempre a Roma ma a palazzo Madama. Le commissioni sono formate da un numero ristretto di parlamentari, deputati o senatori. Entrambe le camere si articolano in una serie di commissioni permanenti, 14 per entrambi. Le camere possono nominare commissioni speciali e vi sono anche commissioni bicamerali costituite sia da deputati che da senatori.

Parlamento in seduta comune
Normalmente i due rami del parlamento si uniscono separatamente, ma si riunisce anche in seduta comune in casi stabiliti dalla costituzione:
- L’elezione del presidente della repubblica
- L’elezione di parte dei membri del consiglio superiore della magistratura
- L’elezione di parte dei giudici ordinari della corte costituzionale
Le immunità parlamentari
Le immunità parlamentari sono di due specie, permanenti e temporanee.
Insindacabilità = la costituzione stabilisce che in nessun tempo i membri del parlamento possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati durante le loro funzioni.
Immunità = la costituzione stabilisce che i membri delle camere, nel periodo in cui sono in carica, non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, né possono essere arrestati o privati della libertà eccetto:
- in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna
- se siano colti nell’atto di commettere delitto (per il quale scatta l’arresto).

Le attribuzioni del Parlamento
La costituzione affida i compiti di maggior importanza al Parlamento. Prima attribuzione della camere è l’esercizio della funzione legislativa.
Il parlamento esercita inoltre una funzione di controllo sull’operato del governo, sia in campo politico che finanziario. Questo controllo politico-ispettivo è una caratteristica esclusiva delle forme di governo, e viene esercitato attraverso il voto di fiducia: il governo è obbligato a chiedere alle camere il voto di fiducia sul proprio programma politico, qualora la fiducia venga negata, il governo è costretto a dimettersi.
Il controllo finanziario si esplica attraverso l’esame e l’approvazione annuale del bilancio dello stato. L’esame di bilancio è un fatto di notevole importanza, il bilancio annuale è quel documento giuridico-contabile predisposto dal governo nel quale sono elencate le spese e le entrate.
Infine il parlamento ha la funzione di corpo elettorale in quanto elegge il presidente della repubblica, una parte dei componenti della corte costituzionale e del consiglio superiore della magistratura

La procedura di formazione delle leggi
1 l’Iniziativa: consiste nella presentazione del progetto di legge alle camere
2 l’esame e la votazione: seguono alla proposta della legge e prevedono due procedure:
- Normale, con commissione in sede referente
- Abbreviata, con commissione in sede deliberante
In assemblea si esamina il progetto, dopo l’approvazione degli articoli si vota sul progetto di legge, se viene approvato diventa legge.
3 promulgazione: l’atto con il quale il capo dello stato attesta che la legge ha seguito l’iter di approvazione.
4 pubblicazione: dopo la promulgazione, la legge firmata dal presidente della repubblica e del consiglio viene pubblicata (l’annuncio di tale inserzione nella gazzetta ufficiale).
Leggi costituzionali
La nostra costituzione è di tipo rigido, ovvero, le sue norme non possono essere modificate con procedura legislativa ordinaria. La costituzione inoltre, non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Presidente della repubblica
Nello stato moderno, c’è la necessità di un organo a cui sia affidato il compito di riassumere l’unità dello stato e di rappresentarne la continuità. Tale organo è il capo dello stato, il presidente della Repubblica ha il ruolo di garante, traccia le linee direttrici che devono ispirare il lavoro degli organi costituzionali e altri componenti dello stato. Spetta ad esso interpretare i sentimenti del popolo italiano.

Le funzioni
La costituzione italiana affida la funzione di capo dello stato al presidente della repubblica. A differenza del re nello statuto albertino, esso non partecipa ad alcuno dei 3 poteri, egli si pone solo come coordinatore.
Ha il potere di ESTERNAZIONE, perché avendo un ruolo cosi prestigioso, le sue considerazioni sugli avvenimenti pubblici sono tenute in considerazione nelle decisioni del governo.
Ha un ruolo PROPULSIVO, è detto infatti propulsore del governo perché a seconda della sua personalità più o meno forte egli influenza le decisioni del governo.

Difetti del sistema parlamentare
La carica di presidente della repubblica nasce da 2 difetti del sistema parlamentare:
- INSTABILITA’ POLITICA, spesso il governo cambia come conseguenza del cambiamento della maggioranza all’interno.
- INSTABILITA’ DEGLI ORGANI CHE COMPONGONO IL PARLAMENTO
Per questo il presidente della repubblica è un organo individuale che garantisce personalità politica al paese anche perché resta in carica più a lungo del governo.

Funzioni e attribuzioni
Per quanto riguarda la formazione e il funzionamento degli altri organi costituzionali, il presidente della repubblica:
- nomina il governo e il presidente del consiglio (basandosi sulle elezioni politiche)
- presiede il consiglio superiore della magistratura.
Ha inoltre la facoltà di sciogliere le camere in particolari momenti di instabilità politica del paese (questo atto è obbligatorio ma non vincolante, può non essere rispettato dalle camere).
Per quanto riguarda la funzione legislativa egli:
- invia messaggi alle camere
- promulga le leggi con potere di veto sospensivo
- emana decreti aventi valore di legge (decreti legge, legislativi)
- indice i referendum
Per quanto riguarda la funzione amministrativa:
- nomina il presidente del consiglio e i ministri.
- dichiara lo stato di guerra deliberato dal parlamento
- ratifica i trattati internazionali (che dopo la ratifica diventano vincolanti)
Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale egli presiede il consiglio superiore della magistratura, organo che garantisce l’indipendenza dei giudici e può concedere la grazia e commutare le pene.

L’elezione
E’ eletto dal parlamento riunito in seduta comune con 3 rappresentanti di ogni regione (eccetto valle d’aosta che ne ha 1). Viene eletto colui che nelle votazioni abbia ottenuto il voto dei 2/3 dei componenti dell’assemblea.
I requisiti per accedere alla carica sono tre: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, l’età di 50 anni compiuti.

Le prerogative del Presidente
Il presidente della repubblica gode di alcune prerogative:
IRRESPONSABILITA’ = non può essere considerato responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni perché è l’organo che deve rappresentare l’unità e la continuità dello stato.
Questo principio ha 2 eccezioni:
1. L’alto tradimento, che è l’intesa dolosa del presidente con potenze estere al fine di danneggiare gli interessi nazionali.
2. L’attentato alla costituzione, che consiste in uno o più atti volti a mutare la costituzione con mezzi non consentiti dall’ordinamento giuridico. Il presidente è sottoposto alla legge penale per qualsiasi reato commetta come privato.
TUTELA PENALE = l’attentato alla sua persona è punito con ogni sanzione.
Il presidente riceve un assegno annuo.
GRAZIA= provvedimento individuale con il quale si condona la pena ad un condannato
INDULTO= provvedimento generale (indulto e grazia causano la cancellazione della pena)
AMNISTIA = estingue il reato
Estratto del documento

Il parlamento

Il parlamento è l’organo legislativo dello Stato che viene eletto dal popolo e viene

considerato l’organo rappresentativo per eccellenza.

In Italia vige il sistema bicamerale perfetto: il parlamento è composto di due distinte

la camera dei deputati senato della repubblica.

camere con poteri identici: e il

Il bicameralismo è sorto in Inghilterra nel XVI secolo per i contrasti tra rappresentanti

dei comuni e lords, e da lì si è diffuso quasi ovunque. Il fatto che le due camere

abbiano pari poteri comporta un doppio esame di ogni provvedimento, e questo offre

garanzie di ponderazione nelle deliberazioni parlamentari. Tutto questo però, si

traduce in lentezza nella formazione delle leggi.

Differenze tra le 2 camere

Lo statuto albertino poneva accanto alla camera dei deputati il senato, i cui membri

erano nominati a vita dal re. La legge costituzionale del 9 febbraio 1963 n.2, che

modifica gli articoli 56, 57, 60, stabilisce che :

- Il numero dei deputati è 630, dei senatori elettivi 315

- Il senato è eletto a base regionale

- Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 7 (molise 2, valle

d’aosta 1)

- Sono elettori i cittadini italiani che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e

politici e che abbiano superato l’età di 18 anni per la camera dei deputati e di

25 per il senato.

- Sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno compiuto i 25 anni

- Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i 40 anni

- La camera dei deputati è interamente elettiva, mentre nel senato non sono

elettivi i senatori di diritto a vita (gli ex presidenti della repubblica) e i senatori

nominati a vita (5 cittadini che abbiano reso onore alla patria in diversi ambiti)

I sistemi elettorali e le elezioni tra le due camere

La costituzione stabilisce che entrambe le camere sono elette a suffragio universale e

diretto, per suffragio universale si intende che sono ammessi al voto tutti i cittadini

con capacità giuridica generale e una determinata età. Si ha il suffragio ristretto

quando per essere elettore occorrono condizioni come un determinato patrimonio o

grado di cultura.

Il parlamento è considerato l’organo rappresentativo per eccellenza perché viene

eletto direttamente dal popolo. Il carattere politico e non giuridico della

rappresentanza trova riconoscimento nella costituzione, che afferma che ogni membro

del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di

mandato.

I sistemi elettorali possono essere di diverso tipo,

il collegio è uninominale quando a ciascun collegio viene assegnato un solo seggio,

plurinominale quando gliene vengono attribuiti più di uno.

Con il sistema maggioritario chi ottiene il maggior numero di voti conquista il seggio,

con il sistema proporzionale, i seggi sono ripartiti in proporzione ai voti assegnati.

Con il collegio uninominale si ha un sistema maggioritario, con il collegio plurinominale

si attua il sistema proporzionale. In Italia attualmente è stata accordata la preferenza

al sistema proporzionale.

Elezione della camera dei deputati

Per l’elezione della camera dei deputati il territorio nazionale viene diviso in

circoscrizioni elettorali. La camera è eletta a suffragio universale con voto diretto,

libero e segreto. Il voto è un diritto e dovere civico di ogni cittadino.

Elezione del senato

Il senato della repubblica è eletto su base regionale. Solo la valle d’aosta è costituita in

un unico collegio uninominale, il Trentino in 6.

Durata e scioglimento anticipato delle camere

La camera e il senato sono eletti per 5 anni, tale periodo prende il nome di legislatura.

La durata della legislatura non può essere prorogata se non in caso di guerra. Esiste

comunque la possibilità di uno scioglimento anticipato delle camere, si tratta di un

provvedimento che è di competenza del presidente della Repubblica, che non può

esercitare durante gli ultimi 6 mesi del proprio mandato (semestre bianco) salvo che

coincidano in tutto o in parte con la fine della legislatura.

Nel caso di scioglimento anticipato, le nuove elezioni devono essere indette entro 70

giorni.

Organizzazione interna e funzionamento delle 2 camere

La costituzione attribuisce alle camere un ampio potere di autodisciplina. Le camere

hanno carattere giurisdizionale e soltanto la legge può stabilire i casi di Ineleggibilità

(non possono essere eletti in parlamento coloro che non sono elettori e non hanno

raggiunto l’età stabilita) e di Incompatibilità (la costituzione stabilisce che nessuno può

appartenere contemporaneamente alle due camere).

Svolgimento dei lavori delle camere

I lavori delle camere si svolgono nel corso delle legislature. La costituzione stabilisce

che la prima riunione delle camere sia fissata dal presidente della Repubblica e abbia

luogo entro il ventesimo giorno dalle elezioni.

La costituzione stabilisce che le camere si riuniscano di diritto il primo giorno non

festivo di febbraio e ottobre per le riunioni ordinarie, in via straordinaria ogni camera

può essere convocata per iniziativa del suo presidente o del presidente della

repubblica.

Per quanto riguarda le sedute, di regola sono pubbliche ma, le camere possono

deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Per la validità delle deliberazioni delle camere ci sono 2 condizioni:

1. La presenza della maggioranza dei componenti (il cosiddetto numero legale)

corrispondente al 50% +1 dei membri dell’assemblea.

2. La presenza della maggioranza dei presenti, pari al 50% +1 dei parlamentari

presenti in aula.

VOTAZIONI

Per le votazioni sono previsti lo scrutinio palese (che può avvenire per alzata di mano o

appello nominale) e lo scrutinio segreto, normalmente si vota a scrutinio palese.

Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché quando

ne venga fatta richiesta da 30 deputati o 20 senatori. Lo scrutinio segreto è stato

oggetto di frequenti polemiche.

Le commissioni delle camere

Le camere possono svolgere i propri lavori in assemblea in aula mediante le

commissioni. L’assemblea è composta da tutti i senatori o deputati in carica. I lavori

dei deputati si svolgono a Roma nel palazzo di Montecitorio, quelli dei senatori sempre

a Roma ma a palazzo Madama. Le commissioni sono formate da un numero ristretto di

parlamentari, deputati o senatori. Entrambe le camere si articolano in una serie di

commissioni permanenti, 14 per entrambi. Le camere possono nominare commissioni

speciali e vi sono anche commissioni bicamerali costituite sia da deputati che da

senatori.

Parlamento in seduta comune

Normalmente i 2 rami del parlamento si uniscono separatamente, ma si riunisce anche

in seduta comune in casi stabiliti dalla costituzione:

- L’elezione del presidente della repubblica

- L’elezione di parte dei membri del consiglio superiore della magistratura

- L’elezione di parte dei giudici ordinari della corte costituzionale

Le immunità parlamentari

Le immunità parlamentari sono di due specie, permanenti e temporanee.

Insindacabilità= la costituzione stabilisce che in nessun tempo i membri del

parlamento possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti

dati durante le loro funzioni.

immunità= la costituzione stabilisce che i membri delle camere, nel periodo in cui

sono in carica, non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare,

né possono essere arrestati o privati della libertà eccetto : -in esecuzione di una

sentenza irrevocabile di condanna

- se siano colti nell’atto di commettere delitto (per il quale scatta

l’arresto)

Le attribuzioni del parlamento

La costituzione affida i compiti di maggior importanza al parlamento. Prima

attribuzione della camere è l’esercizio della funzione legislativa.

Il parlamento esercita inoltre una funzione di controllo sull’operato del governo, sia in

campo politico che finanziario. Questo controllo politico-ispettivo è una caratteristica

esclusiva delle forme di governo, e viene esercitato attraverso il voto di fiducia: il

governo è obbligato a chiedere alle camere il voto di fiducia sul proprio programma

politico, qualora la fiducia venga negata, il governo è costretto a dimettersi.

Il controllo finanziario si esplica attraverso l’esame e l’approvazione annuale del

bilancio dello stato. L’esame di bilancio è un fatto di notevole importanza, il bilancio

annuale è quel documento giuridico-contabile predisposto dal governo nel quale sono

elencate le spese e le entrate.

Infine il parlamento ha la funzione di corpo elettorale in quanto elegge il presidente

della repubblica, una parte dei componenti della corte costituzionale e del consiglio

superiore della magistratura

La procedura di formazione delle leggi

1 l’Iniziativa: consiste nella presentazione del progetto di legge alle camere

2 l’esame e la votazione: seguono alla proposta della legge e prevedono due

procedure:

- Normale, con commissione in sede referente

- Abbreviata, con commissione in sede deliberante

In assemblea si esamina il progetto, dopo l’approvazione degli articoli si vota sul

progetto di legge, se ff

viene approvato diventa legge.

3 promulgazione: l’atto con il quale il capo dello stato attesta che la legge ha seguito

l’iter di approvazione.

4 pubblicazione: dopo la promulgazione, la legge firmata dal presidente della

repubblica e del consiglio viene pubblicata (l’annuncio di tale inserzione nella gazzetta

ufficiale).

Leggi costituzionali

La nostra costituzione è di tipo rigido, ovvero, le sue norme non possono essere

modificate con procedura legislativa ordinaria. La costituzione inoltre, non può essere

oggetto di revisione costituzionale.

Presidente della repubblica

Nello stato moderno, c’è la necessità di un organo a cui sia affidato il compito di

riassumere l’unità dello stato e di rappresentarne la continuità. Tale organo è il capo

dello stato, il presidente della Repubblica ha il ruolo di garante, traccia le linee

direttrici che devono ispirare il lavoro degli organi costituzionali e altri componenti

dello stato. Spetta ad esso interpretare i sentimenti del popolo italiano.

Le funzioni

La costituzione italiana affida la funzione di capo dello stato al presidente della

repubblica. A differenza del re nello statuto albertino, esso non partecipa ad alcuno dei

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