Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il D.LGS. 70/2003 richiede al venditore di inviare una ricevuta riepilogativa con dati essenziali e prezzo del bene o servizio acquistato.
  • L'invio della ricevuta all'acquirente è un obbligo accessorio che non influisce sulla conclusione del contratto.
  • Le disposizioni dell'art. 13 non si applicano ai contratti conclusi tramite scambio di email o comunicazioni individuali equivalenti.
  • L'autonomia contrattuale è vista come un mezzo efficace per affrontare la crisi d'impresa attraverso accordi di ristrutturazione del debito.
  • Gli accordi di ristrutturazione sono contratti in cui tempi e contenuti sono decisi dalle parti, contrattualizzando la crisi d'impresa.

D.LGS. 70/2003

L’art. 13 del D.LGS. 70/2003 dispone che «quando riceve l’ordine, il venditore è tenuto a produrre e inviare all’acquirente la ricevuta riepilogativa dei dati concernenti il bene o il servizio acquistato». La ricevuta deve riportare anche le caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo. L’obbligo di inoltrare la ricevuta all’acquirente non influisce sul procedimento di conclusione del contratto: si tratta, dunque, di un obbligo accessorio che, anche se inadempiuto, non impedisce il perfezionamento dell’accordo.
L’art.

13.4 del D.LGS: 70/2003 stabilisce che «le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
L’autonomia contrattuale è considerata uno strumento efficace per individuare una soluzione alla crisi d’impresa. In particolare, l’imprenditore in stato di crisi può servirsi dei c.d. accordi di ristrutturazione del debito per raggiungere un’intesa con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
Gli accordi di ristrutturazione sono dei veri e propri contratti: i tempi e i contenuti della trattativa sono rimessi alla discrezionalità delle parti.
Si realizza, in questo modo, una vera e propria contrattualizzazione della crisi d’impresa.

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