alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Il decreto legislativo 206/2005 ha abrogato le leggi esistenti sulla tutela del consumatore, riscrivendone la disciplina.
  • Nonostante la revisione, il Codice del consumo non copre tutte le aree, come l'intermediazione finanziaria.
  • Le norme si applicano a rapporti con squilibrio di potere, con il professionista come parte forte e il consumatore come parte debole.
  • La tutela include obblighi di informazione per proteggere il consumatore da abusi dovuti alla mancata conoscenza del contratto.
  • La nullità del contratto è una forma di tutela efficace, facilmente rilevabile in caso di mancanza di requisiti contrattuali.

La pubblicazione del decreto legislativo 206/2005 (codice del consumo) determinò l’abrogazione delle leggi sulla tutela del consumatore fino ad allora vigenti. La disciplina fu riscritta e molti suoi aspetti mutarono.

Indice

  1. Limiti del codice del consumo
  2. Requisiti formali e tutela contrattuale
  3. Efficacia della nullità contrattuale

Limiti del codice del consumo

Ciiononostante, il Codice del consumo non è stato in grado di rispondere esaustivamente a tutte le vicende inerenti la tutela della parte debole nei rapporti negoziali (non tratta, ad esempio, la materia dell’intermediazione finanziaria).
Le norme di tutela del consumatore si applicano ai rapporti in cui le parti instaurano un dialogo caratterizzato da un potenziale squilibrio: il professionista (fornitore, produttore, ecc.) è il contraente forte; il consumatore (persona fisica che agisce sulla base di interessi privati) tende a soccombere dinanzi alla posizione consolidata della controparte.

Requisiti formali e tutela contrattuale

La disciplina sulla tutela del consumatore si avvale di numerosi requisiti formali che talora concernono propriamente la forma contrattuale, altre volte impongono obblighi di informazione volti a tutelare il consumatore da eventuali abusi fondati sulla mancata conoscenza delle condizioni generali di contratto.

Efficacia della nullità contrattuale

La forma di tutela più efficace risiede nella possibilità di dichiarare il contratto nullo, cioè inefficace. La nullità è rilevabile d’ufficio: ciò rende estremamente agevole rilevare l’eventuale mancanza dei requisiti contrattuali.

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