Concetti Chiave
- La Pragmatica sanctio del 554 introdusse il diritto giustinianeo in Italia, sostituito poi nel 568 dal diritto longobardo.
- Durante l'alto medioevo, il diritto romano fu raramente applicato, prevalendo il diritto consuetudinario e orale.
- Alcuni testi giuridici romani, come il Codex e le Novellae, furono diffusi in forma ridotta e riassuntiva.
- Le Institutiones furono conservate quasi integralmente per la loro semplicità e utilità didattica.
- L'alto medioevo è stato definito un'epoca senza giuristi, con un'assenza di scuole di diritto e funzioni giudiziarie svolte dai feudatari.
Cultura giuridica alto-medievale
In seguito all'emanazione della Pragmatica sanctio, avvenuta nel 554 su richiesta del vescovo di Roma Virgilio, il diritto giustinianeo aveva trovato applicazione nella penisola italiana fino al momento in cui, nel 568, era stato sostituito dal diritto del popolo conquistatore: i longobardi. A partire da quel momento i riferimenti al diritto romano erano stati solo rari e frammentari, prevaricati dall'uso costante della forma consuetudinaria e del diritto orale: in età altomedievale, caratterizzata dall'uso della forza e da un'economia poco sviluppata, non potevano trovare largo impiego testi giuridici pensati per una società evoluta e raffinata come quella romana.
Solo parte delle constitutiones imperiali, il Codex e le Novellae, ebbero una parziale diffusione in forma di compendi consuntivi (Epitome Codicis, che riassumeva i primi nove libri del Codex giustinianeo; la Summa Perusina, sintesi sommaria di parte delle Costituzioni e l'Epitome Iuliani, compendio delle Novellae scritta dal giurista bizantino Giuliano).
In relazione agli ultimi secoli che lo hanno caratterizzato, (il VII, l’ VIII e il IX), l’alto medioevo è stato definito dallo storico del diritto Mario Bellomo «un’età senza giuristi», espressione che allude alla pressoché totale assenza di scuole destinate allo studio del diritto. Non esistevano figure professionali impegnate a fornire una preparazione esclusivamente giuridica e all’interno delle corti feudali le funzioni giudiziarie erano esercitate dagli stessi feudatari, i quali venivano affiancati da soggetti abilitati ad emettere sentenze (scabini) o da periti abilitati ad esercitare la iurisdictio (adsessores).