Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • In epoca medievale, l'usanza more francorum sfavoriva i fratelli minori e le sorelle con rendite e doti minime.
  • Il diritto giustinianeo non integrava istituti feudali, creando una lacuna rispetto alla cultura romanistica.
  • Le lettere di Oberto dall’Orto descrivono dettagli del diritto feudale, colmando le lacune giustinianee.
  • Alcuni giuristi, come Iacopo D’ardizzone, hanno cercato di integrare norme feudali nel diritto giustinianeo.
  • La teoria del dominio diviso di Pillio da Medicina differenziava tra dominium utile del vassallo e dominium directum del dominus.

Redazioni giuridiche ubertine

In età medioevale, l’usanza more francorum penalizzava la posizione dei fratelli minori, ai quali si concedevano esigue rendite (appannaggio), e delle sorelle (cui si riservava una minima parte del patrimonio per la dote).
Il diritto giustinianeo non prevedeva l’istituto feudale, il quale presentava elementi inconciliabili con la cultura romanistica. Per colmare questa lacuna, i glossatori si sono serviti di due lettere inviate nell’XI secolo dal giudice milanese Oberto dall’Orto al figlio presso l’università di Bologna.

Nelle due missive (oggi definite «redazione obertina sul diritto feudale) vengono descritte le modalità di costituzione del feudo, i diritti e i doveri di dominus e vassallo, la trasmissibilità ereditaria, la perdita e l’estinzione del beneficium. La redazione obertina ha offerto ai glossatori la possibilità di valutare le possibili modalità mediante cui si sarebbe potuta colmare la lacuna del diritto giustinianeo, ormai universalmente studiato e conosciuto. La maggior parte dei giuristi e dei glossatori si serviva esclusivamente delle norme giustinianee per risolvere ogni sorta di controversia; altri, però, tenevano in conto le norme contenute nella redazione obertina, operandone correzioni e rivisitazioni: tra questi si ricordano in particolare Iacopo D’ardizzone e Iacopo Colombi, due dei più eminenti fautori della necessità di inserire le norme feudali nell’ambito del diritto giustinianeo, anche se ciò avrebbe implicato l’introduzione di vere e proprie invenzioni. Tra queste, la più nota è la teoria del dominio diviso, prerogativa che, secondo il giurista Pillio da Medicina, attribuiva al vassallo un dominium utile, cioè parificabile a quello di cui godeva il dominus, e a quest’ultimo un dominium directum, cioè la nuda proprietà di cui poteva tornare pienamente a godere e disporre in caso di devoluzione per l’interruzione della linea successoria del vassallo.

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