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Concetti Chiave

  • Le convenzioni matrimoniali permettono agli sposi di scegliere un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale, modificando quello in atto.
  • Questi accordi sono di natura negoziale e soggetti a una disciplina specifica, applicabile solo quando compatibile con le regole generali dei contratti.
  • Le parti hanno autonomia nel definire regimi patrimoniali, rispettando i diritti e doveri inderogabili del matrimonio, come il dovere di contribuzione.
  • Le convenzioni che ripristinano il regime della dote, abolito con la riforma del 1975, sono vietate per evitare modelli familiari superati.
  • Per garantire l'opponibilità ai terzi, le convenzioni devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio, con specifiche informazioni sui contraenti e il notaio.

Le convenzioni matrimoniali sono gli accordi con i quali gli sposi si adottano un regime patrimoniale della famiglia diverso da quello della comunione legale (art. 159), ovvero modificando quello in atto.

Si tratta di atti di natura negoziale, caratterizzati da una coppia disciplina, ai quali quella generale in materia di contratto sembra poter essere applicata solo in quanto compatibile con tale specifica disciplina.

Indice

  1. Autonomia e limiti delle parti
  2. Regime patrimoniale e pubblicità

Autonomia e limiti delle parti

L’autonomia delle parti, le quali possono avvalersi dei regimi tipizzati dal Legislatore o anche dar vita a regimi atipici, incontra il limite del carattere inderogabile dei diritti e dei doveri conseguenti al matrimonio (Art 160). L’allusione è rivolta al “dovere di contribuzione” che sostanzia il regime primario e che svolge il ruolo di cerniera tra i profili personali e quelli economici del rapporto matrimoniale.

In seguito alla riforma del 1975, sono vietate le convenzioni tendenti a far comunque rivivere il regime della dote, soppresso successivamente alla riforma in quanto esso era tipicamente espressione del modello di organizzazione familiare sconfessato (fondato sulla preminenza del ruolo del marito) (Art.166 bis).

Regime patrimoniale e pubblicità

Poiché il regime patrimoniale della famiglia interessa i rapporti dei coniugi con i terzi, è previsto un peculiare regime di pubblicità, permettere questi ultimi a conoscenza del regime patrimoniale di chi sia coniugato.infatti, ai fini dell’opponibilità ai terzi, le convenzioni devono risultare annotate a margine dell’atto di matrimonio, contenente l’indicazione della relativa data, del notaio rogatario dell’atto e delle generalità dei contraenti. (Art.162)

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