ZiedSarrat
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Concetti Chiave

  • Le Regioni italiane sono venti, con cinque dotate di autonomia speciale per specificità territoriali, linguistiche o economiche.
  • Ogni Regione possiede uno statuto che definisce norme di organizzazione e funzionamento, approvato dal Consiglio regionale e soggetto a referendum.
  • Le cinque Regioni autonome hanno uno statuto speciale sancito da legge costituzionale, che garantisce condizioni di autonomia ampliate.
  • Le Regioni godono di autonomia statutaria, politica, legislativa, amministrativa e finanziaria, operando entro i limiti costituzionali.
  • Possono legiferare su materie non riservate allo Stato e istituire tributi propri, gestendo le proprie risorse finanziarie.

Indice

  1. Le regioni e la loro autonomia
  2. Autonomia delle regioni speciali

Le regioni e la loro autonomia

Tra gli enti territoriali, la posizione di maggior rilievo è conferita alle Regioni, che sono venti, come elencato all'art. 131 Cost. Cinque godono di un'autonomia speciale per le loro particolarità di carattere territoriale, linguistico o economico.
Ogni regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, detta le sue norme di organizzazione e di funzionamento. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale e puo' essere sottoposto a referendum "qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale" (art. 123 Cost.).

Autonomia delle regioni speciali

Le cinque regioni autonome hanno uno statuto speciale approvato con legge costituzionale che, oltre a contenere le norme di organizzazione, prevede anche le maggiori condizioni di autonomia di cui esse godono.
Le Regioni sono enti territoriali dotati di autonomia:

• statutaria, in quanto possono adottare un proprio statuto per regolare le materie e le funzioni non disciplinate direttamente dalla Costituzione;

• di indirizzo politico, poiché rappresentano e garantiscono gli interessi delle rispettive comunità e stabiliscono le finalità delle proprie azioni;

• legislativa, cioè possono emanare leggi con efficacia limitata al territorio regionale e con valore di fonti primarie nelle materie non espressamente riservate allo Stato dall'art. 117 Cost.;

• amministrativa, in quanto gestiscono la propria struttura amministrativa e la regolano con propri atti;

• finanziaria, cioè possono disporre di entrate e di potere di spesa, nei limiti sanciti dalla Costituzione; nelle materie di competenza, le Regioni possono istituire tributi propri.

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