ZiedSarrat
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Concetti Chiave

  • L'articolo 5 della Costituzione ha trasformato il modello di Stato centralizzato in favore del decentramento e dell'autonomia, trasferendo gradualmente poteri agli enti territoriali.
  • Il decentramento permette agli organi locali di prendere decisioni di governo, mentre l'autonomia consente a Regioni, Province e Comuni di creare normative valide nei propri territori.
  • Il processo di attuazione del decentramento ha incontrato resistenze, come dimostra la lenta istituzione delle Regioni, completata solo nel 1970.
  • La legge n.142/1990 ha aggiornato la normativa per Province e Comuni, permettendo loro di adottare statuti autonomi e riducendo il controllo preventivo del Governo centrale.
  • La legge costituzionale n.3/2001 ha riscritto il Titolo V della Costituzione, aumentando le competenze di Regioni ed enti locali rispetto al passato.

Il decentramento, l'autonomia e le fasi dell'attuazione

Il decentramento e l'autonomia

L'art.5 Cost. ha profondamente modificato il modello di Stato centralizzato fondato nel 1861 con l'unificazione e accentuato durante il fascismo. L'introduzione dei principi del decentramento e dell'autonomia ha reso possibile, anche se con molta lentezza e con difficoltà non ancora risolte, il graduale trasferimento di poteri e funzioni dallo Stato centrale agli enti territoriali.
Grazie al decentramento, infatti, parte delle decisioni di governo vengono prese e realizzate dagli organi locali della Pubblica amministrazione.
L'autonomia consente a Regioni, Province e Comuni la produzione di proprie norme giuridiche (i regolamenti e, per le Regioni, anche le leggi regionali) valide nei rispettivi territori. Questi enti hanno inoltre acquisito una maggiore autonomia dal punto di vista amministrativo.

Le fasi dell'attuazione

Il modello tracciato dall'art.5 ha incontrato molte resistenze. Lo dimostra il processo di istituzione delle Regioni, che è stato portato a termine solo nel 1970. Nel 1948, infatti, erano state istituite solo le prime quattro Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige), cui segui' nel 1963 il Friuli-Venezia Giulia.
Per quanto riguarda Province e Comuni, pur preesistenti alla Costituzione, si è dovuto attendere la legge n.142/1990 perché fosse aggiornata la normativa che risaliva al 1934. La riforma riconobbe a Comuni e Province il poteri di darsi uno statuto, in base ai principi generali fissati dalla legge statale, e aboli' il controllo preventivo del Governo centrale sugli atti emanati, a eccezione di quelli più importanti, come gli statuti.
Soprattutto, si è dovuta attendere la legge costituzionale n.3/2001, confermata dal referendum popolare, che ha riscritto l'intero Titolo V della Parte II della Costituzione, conferendo competenze maggiori rispetto al passato a Regioni ed enti locali.

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