Concetti Chiave
- Le convenzioni sui diritti umani sollevano interrogativi sulla loro azionabilità nell'ordinamento interno, con posizioni variabili dalla Corte di cassazione.
- La Corte ha inizialmente escluso l'operatività interna delle convenzioni, per poi riconoscere l'applicabilità di norme precettive e specifiche come l'art. 6 della Cedu.
- Le convenzioni internazionali, recepite con leggi di esecuzione, hanno formalmente rango di legge ordinaria, suscettibili di abrogazione da leggi successive.
- Una parte della dottrina sostiene che le convenzioni godano di una "copertura costituzionale", richiamando articoli della Costituzione italiana.
- La giurisprudenza costituzionale ha evoluto il proprio orientamento, riconoscendo le leggi di esecuzione come fonti non abrogabili da disposizioni di legge ordinaria.
Problematiche delle convenzioni sui diritti umani
Alle convenzioni sui diritti umani si collegano due discusse problematiche: l’azionabilità dei diritti in esse previsti nell’ordinamento interno e la posizione delle norme da esse derivanti nel sistema delle fonti.
Ci si chiede in primo luogo se tali convenzioni siano vigenti solo sul piano internazionale, e quindi attivabili solo nei rapporti fra stati per far valere eventuali inadempimenti, o se debbano ritenersi direttamente efficaci, e quindi suscettibili di tutela giurisdizionale, anche nell’ordinamento interno. Possono cioè essere riconosciuti nuovi diritti nell’ordinamento italiano sulla base delle convenzioni internazionali? La Corte di cassazione ha assunto in merito un atteggiamento oscillante: in alcune decisioni (v. cass. civ., sez. II, 10 marzo 1989, n. 1741) ha escluso radicalmente ogni operatività interna, mentre in altre (v. cass. civ., sez. un., 23 novembre 1988, n. 1191 e sez. III, 12 gennaio 1999, n. 254) ha distinto fra norme di tipo precettivo, azionabili sul piano interno, e norme più generiche, a ciò inidonee. Successivamente (v. cass. civ., sez. un., 26 gennaio 2004, nn. 1338-1341) ha riconosciuto la diretta applicabilità dell’art. 6 della Cedu, nell’interpretazione che ne dà la Corte europea dei diritti dell’uomo.
Rango delle convenzioni nell'ordinamento
Sul secondo punto, le convenzioni internazionali sui diritti umani, essendo recepite nell’ordinamento interno con leggi di esecuzione, hanno formalmente il rango di una legge ordinaria, per cui in applicazione del criterio cronologico sarebbero abrogabili da leggi successive che dispongano diversamente. Questa è stata la posizione tradizionale della Corte costituzionale, ribadita in più occasioni (v. per tutte la sent. 323/1989). Parte della dottrina, invece, ha cercato di sostenerne la «copertura costituzionale», richiamando gli artt. 2, 10 e 11 Cost.
Anche la giurisprudenza costituzionale sembrava aver mutato orientamento. Nella sent. 10/1993 la Corte affermò che la legge di esecuzione di una convenzione sui diritti umani è «fonte riconducibile a una competenza atipica», dotata cioè di una particolare forza passiva: le norme internazionali introdotte nell’ordinamento italiano con la legge di esecuzione sarebbero perciò «insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria». Ciò venne implicitamente confermato dalla sent. 388/1999, in cui la Corte affermò che le convenzioni internazionali integrano il catalogo costituzionale dei diritti in virtù del collegamento con l’art. 2 della Costituzione.
Domande da interrogazione
- Qual è la posizione della Corte di cassazione riguardo all'azionabilità dei diritti previsti dalle convenzioni sui diritti umani nell'ordinamento italiano?
- Qual è il rango delle convenzioni internazionali sui diritti umani nell'ordinamento italiano?
- Come si è evoluta la giurisprudenza costituzionale riguardo alla forza delle leggi di esecuzione delle convenzioni sui diritti umani?
La Corte di cassazione ha mostrato un atteggiamento oscillante, escludendo in alcune decisioni l'operatività interna delle convenzioni, mentre in altre ha riconosciuto la possibilità di azionare norme di tipo precettivo a livello interno, come evidenziato nella sentenza del 2004 riguardante l'art. 6 della Cedu.
Le convenzioni, essendo recepite con leggi di esecuzione, hanno formalmente il rango di legge ordinaria e possono essere abrogate da leggi successive, secondo la posizione tradizionale della Corte costituzionale, sebbene parte della dottrina sostenga la loro "copertura costituzionale".
La giurisprudenza costituzionale ha mostrato un cambiamento, affermando che le leggi di esecuzione delle convenzioni sono fonti con una particolare forza passiva, insuscettibili di abrogazione da leggi ordinarie, come indicato nella sentenza 10/1993 e confermato nella sentenza 388/1999.