Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Le convenzioni sui diritti umani sollevano interrogativi sulla loro applicabilità diretta nell'ordinamento interno italiano.
  • La giurisprudenza italiana ha mostrato posizioni variabili sulla diretta efficacia interna delle convenzioni, con decisioni oscillanti della Corte di cassazione.
  • Le convenzioni sui diritti umani sono recepite nell'ordinamento italiano con leggi di esecuzione, conferendo loro il rango di leggi ordinarie.
  • La Corte costituzionale ha tradizionalmente considerato abrogabili le leggi di esecuzione delle convenzioni da leggi successive, ma ci sono stati tentativi dottrinali di attribuire loro una "copertura costituzionale".
  • Una sentenza della Corte costituzionale del 1993 ha suggerito che le convenzioni sui diritti umani godano di una particolare resistenza all'abrogazione da parte di leggi ordinarie, integrando il catalogo costituzionale dei diritti.

Convenzioni sui diritti umani

Alle convenzioni sui diritti umani si collegano due discusse problematiche: l’azionabilità dei diritti in esse previsti nell’ordinamento interno e la posizione delle norme da esse derivanti nel sistema delle fonti.
Ci si chiede in primo luogo se tali convenzioni siano vigenti solo sul piano internazionale, e quindi attivabili solo nei rapporti fra stati per far valere eventuali inadempimenti, o se debbano ritenersi direttamente efficaci, e quindi suscettibili di tutela giurisdizionale, anche nell’ordinamento interno.

Possono cioè essere riconosciuti nuovi diritti nell’ordinamento italiano sulla base delle convenzioni internazionali? La Corte di cassazione ha assunto in merito un atteggiamento oscillante: in alcune decisioni (v. cass. civ., sez. II, 10 marzo 1989, n. 1741) ha escluso radicalmente ogni operatività interna, mentre in altre (v. cass. civ., sez. un., 23 novembre 1988, n. 1191 e sez. III, 12 gennaio 1999, n. 254) ha distinto fra norme di tipo precettivo, azionabili sul piano interno, e norme più generiche, a ciò inidonee. Successivamente (v. cass. civ., sez. un., 26 gennaio 2004, nn. 1338-1341) ha riconosciuto la diretta applicabilità dell’art. 6 della Cedu, nell’interpretazione che ne dà la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Sul secondo punto, le convenzioni internazionali sui diritti umani, essendo recepite nell’ordinamento interno con leggi di esecuzione, hanno formalmente il rango di una legge ordinaria, per cui in applicazione del criterio cronologico sarebbero abrogabili da leggi successive che dispongano diversamente. Questa è stata la posizione tradizionale della Corte costituzionale, ribadita in più occasioni (v. per tutte la sent. 323/1989). Parte della dottrina, invece, ha cercato di sostenerne la «copertura costituzionale», richiamando gli artt. 2, 10 e 11 Cost.
Anche la giurisprudenza costituzionale sembrava aver mutato orientamento. Nella sent. 10/1993 la Corte affermò che la legge di esecuzione di una convenzione sui diritti umani è «fonte riconducibile a una competenza atipica», dotata cioè di una particolare forza passiva: le norme internazionali introdotte nell’ordinamento italiano con la legge di esecuzione sarebbero perciò «insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria». Ciò venne implicitamente confermato dalla sent. 388/1999, in cui la Corte affermò che le convenzioni internazionali integrano il catalogo costituzionale dei diritti in virtù del collegamento con l’art. 2 della Costituzione.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la posizione della Corte di cassazione riguardo l'applicabilità interna delle convenzioni sui diritti umani?
  2. La Corte di cassazione ha avuto un atteggiamento oscillante: inizialmente ha escluso l'operatività interna, poi ha distinto tra norme precettive e generiche, e infine ha riconosciuto la diretta applicabilità dell'art. 6 della Cedu.

  3. Come vengono classificate le convenzioni internazionali sui diritti umani nell'ordinamento interno italiano?
  4. Le convenzioni internazionali sui diritti umani, una volta recepite con leggi di esecuzione, hanno formalmente il rango di una legge ordinaria, ma parte della dottrina sostiene che abbiano una «copertura costituzionale».

  5. Qual è stato l'orientamento della Corte costituzionale riguardo la forza delle leggi di esecuzione delle convenzioni sui diritti umani?
  6. La Corte costituzionale ha affermato che le leggi di esecuzione delle convenzioni sui diritti umani sono «fonte riconducibile a una competenza atipica», quindi non abrogabili o modificabili da leggi ordinarie, integrando il catalogo costituzionale dei diritti.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community