Concetti Chiave
- Le fonti del diritto italiane possono includere norme di ordinamenti esterni riconosciuti, legittimati dal diritto interno.
- Il rinvio mobile si riferisce a norme esterne in continua evoluzione, mentre il rinvio fisso riguarda norme di trattati specifici.
- L'articolo 10.1 della Costituzione prevede l'adattamento automatico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
- Le fonti esterne riconosciute sono considerate fonti di produzione, non deliberate dagli organi statali, e rilevano come fonti fatto.
- La Costituzione italiana promuove un'apertura a ordinamenti esterni, contrastando l'idea di un ordinamento giuridico chiuso.
Indice
Fonti esterne nell'ordinamento italiano
Costituiscono fonti del diritto nell’ordinamento italiano anche le fonti appartenenti a un altro e distinto ordinamento cui il nostro, in casi o per oggetti specifici, faccia rinvio. Ciò si ha quando, sulla base di determinati criteri di collegamento fra l’ordinamento interno e altri ordinamenti, si attribuisce a fonti normative esterne l’idoneità a produrre norme giuridiche sul piano interno. Tale effetto è possibile, però, solo in quanto l’ordinamento giuridico riconosca, e quindi legittimi, fonti esterne ovvero fonti di un altro ordinamento giuridico: queste sono le fonti esterne riconosciute.
Rinvio mobile e fisso
A questo proposito si parla di rinvio mobile o rinvio alla fonte, ossia il rinvio a tutte le norme che la fonte richiamata è in grado di produrre nel tempo, distinguendolo dal rinvio fisso o rinvio alla disposizione, quando il rinvio avviene nei confronti di una determinata disciplina storicamente individuabile, senza che le vicende che la riguardino assumano rilievo nell’ordinamento interno. Un altro caso, ben diverso, di rinvio mobile o alla fonte è l’adattamento automatico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questo adattamento è direttamente disposto dall’art. 10.1 Cost.: in virtù di questa disposizione costituzionale, il fatto dell’esistenza di consuetudini internazionali fa sì che quello stesso fatto sia produttivo delle corrispondenti norme anche nell’ordinamento italiano.
Adattamento automatico e ordine di esecuzione
Costituisce invece un rinvio fisso o alla disposizione l’ordine di esecuzione, in genere dato con legge, attraverso il quale vengono recepite nell’ordinamento interno le norme contenute in trattati e accordi internazionali.
Le norme interne di riconoscimento sono vere e proprie fonti sulla produzione, così come le fonti esterne richiamate sono vere e proprie fonti di produzione. Secondo la dottrina tradizionale, le fonti esterne riconosciute, in quanto non deliberate dagli organi dello Stato, dal punto di vista del nostro ordinamento rileverebbero solo come fonti fatto e non come fonti atto. È evidente, tuttavia, che una simile lettura non soltanto tende a svalutare le fonti esterne riconosciute rispetto alle fonti interne, ma si risolve in un mero artifizio teorico, giustificabile solo se si assume che tutto il diritto coincide con il diritto dello Stato come ordinamento chiuso. Ma questo non corrisponde alle caratteristiche della nostra Costituzione, la quale afferma proprio il principio opposto di apertura ad altri ordinamenti.
Domande da interrogazione
- Cosa sono le fonti giuridiche esterne nell'ordinamento italiano?
- Qual è la differenza tra rinvio mobile e rinvio fisso?
- Come avviene l'adattamento automatico alle norme del diritto internazionale?
Le fonti giuridiche esterne sono quelle appartenenti a un altro ordinamento giuridico che il nostro ordinamento riconosce e legittima, permettendo loro di produrre norme giuridiche sul piano interno.
Il rinvio mobile si riferisce al rinvio a tutte le norme che una fonte esterna può produrre nel tempo, mentre il rinvio fisso riguarda una disciplina storicamente individuabile, senza considerare le sue evoluzioni.
L'adattamento automatico avviene tramite l'art. 10.1 della Costituzione, che dispone che le consuetudini internazionali producano norme corrispondenti anche nell'ordinamento italiano.