Concetti Chiave
- Il fatto illecito tra stati genera un'obbligazione di riparazione, includendo danni materiali e immateriali, con metodi come restituzione e soddisfazione.
- La riparazione del danno giuridico può includere una dichiarazione di illiceità e garanzie di non ripetizione, oltre alla cessazione dell'illecito.
- La restituzione mira a ripristinare la situazione pre-violazione, coprendo danni emergenti e lucro cessante, specialmente su diritti di credito.
- L'OMC gioca un ruolo chiave nella risoluzione delle controversie, combinando elementi diplomatici e giurisdizionali dal 1994.
- Il processo di risoluzione delle controversie OMC include due fasi: l'accertamento della violazione da parte del panel e la verifica giuridica dall'organo d'appello.
Indice
Il fatto illecito e le sue conseguenze
Il fatto illecito costituisce una fonte di obbligazione tra lo stato leso e lo stato danneggiante: in capo a quest’ultimo, infatti, sorge responsabilità che si traduce nell’obbligo di riparazione, relativo a tutte le conseguenze negative provocate dalla condotta illecita, tenendo dunque conto dei danni sia materiali che immateriali. (Restituzione, compensazione e soddisfazione, quest’ultima inerente al riconoscimento della violazione e alla manifestazione di rammarico o scuse).
Forme di riparazione e restituzione
Una prima forma di riparazione è quella relativa al danno giuridico, cioè all’indebolimento dell’efficacia giuridica della regola violata, a cui lo stato danneggiante può porre parzialmente rimedio tramite un’apposita dichiarazione di illiceità del comportamento assunto e un’idonea garanzia di non ripetizione dell’illecito in questione, oltre la cessazione dell’illecito, che però non è condizione necessaria solo nei casi in cui l’illecito non sia già cessato.
In generale, il concetto di restituzione è costituito dall’insieme dei comportamenti necessari a ripristinare, per quanto possibile, lo stato preesistente la violazione: esso, pertanto, consta della riparazione in senso stretto, che prevede ill risarcimento dei danni provocati dal momento della commissione dell’illecito a quello della restituzione, e in senso ampio, di natura dichiarativa. Inoltre, quando il danno di natura materiale incide su diritti di credito, il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante.
Ruolo dell'OMC nel diritto penale internazionale
Nell’ambito penale internazionale, un ruolo essenziale è svolto dall’Organizzazione mondiale del commercio. Nel 1994, il sistema di risoluzione delle controversie adottato dall’OMC consentì l’integrazione dell’elemento diplomatico con quello giurisdizionale: infatti, in primo luogo si può procedere a negoziato, mediazione, buoni uffici o conciliazione; in secondo luogo si procede giuridicamente per pretese violazioni degli accordi OMC. Questo procedimento consta di due fasi di giudizio:
- la prima si svolge di fronte al panel (gruppo speciale) e accerta la presunta violazione degli accordi tramite la redazione di un rapporto in cui vengono esaminati sia gli elementi di fatto che quelli di diritto della causa;
- la seconda si tiene dinanzi all’organo d’appello dell’OMC (organo permanente), il quale verifica la legittimità giuridica delle conclusioni del panel.
Domande da interrogazione
- Qual è l'obbligo principale dello stato danneggiante in caso di fatto illecito?
- Quali sono le fasi del procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC?
- In che modo lo stato danneggiante può porre rimedio al danno giuridico?
Lo stato danneggiante ha l'obbligo di riparazione, che include la restituzione, la compensazione e la soddisfazione per tutte le conseguenze negative della condotta illecita, considerando danni materiali e immateriali.
Il procedimento consta di due fasi: la prima si svolge di fronte al panel per accertare la presunta violazione degli accordi, e la seconda si tiene dinanzi all'organo d'appello dell'OMC per verificare la legittimità giuridica delle conclusioni del panel.
Lo stato danneggiante può porre rimedio al danno giuridico tramite una dichiarazione di illiceità del comportamento, una garanzia di non ripetizione dell'illecito e, se necessario, la cessazione dell'illecito.