Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I controlimiti sono limiti costituzionali all'ingresso di norme internazionali nell'ordinamento italiano, basati su principi supremi e diritti inalienabili.
  • La Corte costituzionale, nella sentenza n. 238 del 2014, ha stabilito che il diritto delle vittime di crimini di guerra di chiedere risarcimento non può essere sacrificato.
  • L'immunità dalla giurisdizione civile degli stati stranieri, anche per gravi violazioni, non è riconosciuta nell'ordinamento italiano per via dei controlimiti costituzionali.
  • La sentenza 238/2014 ha dichiarato illegittima la legge che obbligava l'Italia a conformarsi alle decisioni della Corte internazionale di giustizia su tali crimini.
  • La legge n. 218 del 1995 regola il diritto internazionale privato, collegando l'ordinamento italiano con altri per riconoscere fonti esterne abilitate a produrre diritto oggettivo.

Controlimiti al riconoscimento delle fonti internazionali

Rispetto all’apertura dell’ordinamento italiano alle fonti esterne riconosciute vengono invocati i controlimiti derivanti dai principi supremi dell’ordinamento costituzionale e dai diritti inalienabili della persona: si tratta di limiti all’ingresso nell’ordinamento interno tanto delle norme internazionali generalmente riconosciute richiamate dall’art. 10.1, quanto delle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall’art. 11 Cost. o derivanti da tali organizzazioni. Ad essi si è rifatta la Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014, forse la più citata e commentata della sua storia. In questa decisione la Corte ha affermato che l’accesso alla giustizia per chiedere un risarcimento da parte delle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità (nel caso specifico, quelli commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale) è un diritto che non può essere del tutto sacrificato. Pertanto, la consuetudine internazionale sull’immunità dalla giurisdizione civile degli stati stranieri, anche in caso di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, la cui esistenza era stata affermata dalla Corte internazionale di giustizia dell’Onu (su ricorso della Germania), non può considerarsi entrata nell’ordinamento italiano.
Non opera, rispetto a tali violazioni, il rinvio dell’art. 10.1: vi si oppone infatti, come controlimite, il principio della tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili ex artt. 2 e 24 Cost. Conseguentemente la sent. 238/2014 ha dichiarato l’illegittimità della legge di esecuzione della Carta delle Nazioni Unite nella misura in cui, obbligando l’Italia a conformarsi alle decisioni della Corte internazionale di giustizia, imponeva al giudice italiano di negare la propria giurisdizione nelle cause per i danni subiti dalle vittime di quei crimini.
Norme interne del tipo anzidetto che valgono come fonti sulla produzione sono anche le norme di diritto internazionale privato contenute nella l. 31 maggio 1995, n. 218. Questa legge individua le situazioni che, in ragione di taluni elementi di estraneità (nazionalità delle parti, luogo dei fatti, volontà delle parti ecc.), mettono in collegamento l’ordinamento italiano con altri ordinamenti: di conseguenza, permettono il riconoscimento delle fonti esterne abilitate a produrre diritto oggettivo, consentendo al giudice di individuare la norma che deve essere applicata alla fattispecie concreta.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo dei controlimiti nell'ordinamento italiano rispetto alle fonti internazionali?
  2. I controlimiti derivano dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dai diritti inalienabili della persona, limitando l'ingresso delle norme internazionali nell'ordinamento italiano, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014.

  3. Cosa ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014 riguardo all'immunità degli stati stranieri?
  4. La Corte ha stabilito che l'accesso alla giustizia per le vittime di crimini di guerra è un diritto inviolabile, opponendosi all'immunità dalla giurisdizione civile degli stati stranieri, anche in caso di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

  5. Come si collegano le norme di diritto internazionale privato all'ordinamento italiano?
  6. Le norme di diritto internazionale privato, come quelle contenute nella legge n. 218 del 1995, collegano l'ordinamento italiano con altri ordinamenti, permettendo il riconoscimento delle fonti esterne e consentendo al giudice di applicare la norma adeguata alla fattispecie concreta.

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