Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il lavoratore somministrato ha un rapporto subordinato con un'agenzia e l'impresa utilizzatrice, con peculiarità rispetto alla subordinazione ordinaria.
  • Il contratto di lavoro somministrato può essere a tempo indeterminato, permettendo al lavoratore di svolgere missioni successive con diritto all'indennità di indisponibilità durante i periodi di inattività.
  • Il contratto a tempo determinato segue la disciplina del contratto a termine, con eccezioni per i rinnovi contrattuali e i diritti di prelazione.
  • Le regole per la somministrazione includono acausalità per i primi 12 mesi, regime delle proroghe fino a quattro volte, e un limite di rinnovi di 24 mesi.
  • I lavoratori somministrati non sono inclusi nell'organico aziendale per l'applicazione di normative, tranne per quelle su igiene e sicurezza sul lavoro.

Contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato

Il lavoratore somministrato sottostà a un rapporto di tipo subordinato:
- prima, essa si concretizza nel mettersi a disposizione dell’agenzia per essere comandato;
- poi, la subordinazione si manifesta nell’effettivo rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice, anche se presenta diverse peculiarità rispetto alla subordinazione ordinaria.
Il contratto di lavoro somministrato può essere concluso:
- a tempo indeterminato, con applicazione della normativa prevista per tale forma standard di rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore può essere destinato a più missioni successive rimanendo, negli intervalli di inattività, a disposizione e alle dipendenze dell’agenzia somministratrice. Durante i suddetti intervalli, il lavoratore ha diritto a ricevere l’indennità di indisponibilità, il cui valore è periodicamente aggiornato da un decreto ministeriale;

- a tempo determinato, con applicazione della disciplina del contratto a termine ex d.lg.s 81/2015, fatta eccezione per la regola in materia di intervalli fra un rinnovo contrattuale e l’altro e per i diritti di prelazione (riconosciuti ai soli lavoratori a termine).
In sintesi, le regole applicate alla somministrazione sono:
- acausalità, soltanto per i primi 12 mesi, superati i quali è necessario indicare nel contratto le esigenze produttive e organizzative che giustificano il rapporto;
- il regime delle proroghe (massimo quattro). Anche in questo caso è richiesta la causalità dopo i primi dodici mesi;
- regime dei rinnovi, il cui limite è posto a 24 mesi.
Per incentivare l’impiego di lavoratori somministrati, la legge ha stabilito che i prestatori di lavoro non sono computati nell’organico dell’azienda ai fini dell’applicazione della normativa legale e collettiva, fatta eccezione per quella relativa all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.

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