Concetti Chiave
- I lavoratori a termine con più di sei mesi di servizio hanno diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato entro i 12 mesi successivi per le stesse mansioni.
- Il diritto di prelazione si applica anche ai lavoratori stagionali e alle lavoratrici madri per nuove assunzioni a termine entro 12 mesi.
- Per esercitare la prelazione, il lavoratore deve manifestare per iscritto la volontà di essere assunto entro sei mesi dalla fine del contratto, ridotti a tre per i lavoratori stagionali.
- Il recesso non è previsto nel contratto a termine, salvo per giusta causa; altrimenti, il recesso può essere contestato e dichiarato inefficace legalmente.
- Se il datore recede anticipatamente, il lavoratore può richiedere le retribuzioni fino alla scadenza; se è il lavoratore a recedere, il datore può chiedere il risarcimento dei danni.
Indice
Diritto di prelazione per contratti a termine
I lavoratori assunti mediante contratto a tempo determinato godono del diritto di prelazione: il lavoratore che abbia svolto presso l’azienda prestazioni a termine per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza qualora il datore effettui, nei successivi 12 mesi, assunzioni a tempo indeterminato. La prelazione vale solo con riferimento alle mansioni già espletate.
Prelazione per lavoratrici madri e stagionali
Il computo dei sei mesi tiene conto anche dei periodi di congedo obbligatori di maternità. Alle lavoratrici madri è riconosciuto anche il diritto di prelazione nelle assunzioni a termine effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, anche in questo caso con riferimento alle mansioni già espletate in occasione dei precedenti contratti a termine. Il diritto di precedenza è riconosciuto anche ai lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
Condizioni per esercitare il diritto di prelazione
Affinché sia valida, tuttavia, ogni forma di prelazione deve essere espressamente richiamata nell’atto di stipulazione del contratto a termine: tale diritto può essere esercitato solo a condizione che, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà di essere assunto; per i lavoratori stagionali il termine è ridotto a tre.
Recesso nei contratti a termine
Fra i diritti connessi al rapporto di lavoro a termine non rientra il recesso: la clausola del termine preclude la facoltà del recesso sia per il lavoratore (dimissione), sia per il datore (licenziamento). L’unica eccezione riguarda il sopraggiungere di una giusta causa ex art. 2119, che legittima il recesso immediato dal contratto della controparte.
Conseguenze del recesso anticipato
In caso di recesso ante tempus del datore, il lavoratore può farne dichiarare l’inefficacia giudiziale; egli può anche pretendere le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza del contratto. Se, invece, è il lavoratore a recedere, il datore può pretendere il risarcimento dei danni sofferti a causa dell’imprevista interruzione del rapporto.
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni per esercitare il diritto di prelazione nei contratti a termine?
- Come si applica il diritto di prelazione alle lavoratrici madri e ai lavoratori stagionali?
- Quali sono le conseguenze del recesso anticipato nei contratti a termine?
Per esercitare il diritto di prelazione, il lavoratore deve manifestare per iscritto la volontà di essere assunto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, mentre per i lavoratori stagionali il termine è ridotto a tre mesi. Inoltre, la prelazione deve essere espressamente richiamata nel contratto a termine.
Le lavoratrici madri hanno diritto di prelazione anche per assunzioni a termine entro 12 mesi, considerando i periodi di congedo obbligatori di maternità. Anche i lavoratori stagionali godono del diritto di precedenza per le mansioni già espletate.
Se il datore recede anticipatamente, il lavoratore può far dichiarare l'inefficacia del recesso e richiedere le retribuzioni fino alla scadenza del contratto. Se il lavoratore recede, il datore può chiedere il risarcimento dei danni causati dall'interruzione del rapporto.