Mokita93
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Concetti Chiave

  • Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, basato sul consenso reciproco.
  • Per essere valido, il lavoratore deve avere almeno 16 anni, età minima stabilita dal 2007.
  • Il contratto di lavoro prevede lo scambio tra lavoro e retribuzione, con obbligo per il datore di garantire un ambiente di lavoro sicuro.
  • Sebbene un contratto possa essere concluso oralmente, in alcuni casi è richiesta la forma scritta, come per contratti a tempo determinato.
  • La Costituzione vieta la discriminazione retributiva, garantendo pari retribuzione a parità di lavoro per donne e minori.

Contratto individuale di lavoro

Il contratto individuale di lavoro è stipulato da un datore di lavoro (che può essere una persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore. Il contratto di lavoro si costituisce attraverso il consenso delle due parti ed è un accordo. Perché un contratto sia valido è necessario che il prestatore di lavoro abbia raggiunto l'età minima per l'ammissione che, dal 1 Gennaio 2007 è stata elevata al 16° anno di età (in precedenza, era necessario avere 15 anni tranne che per le attività agricole in cui erano sufficienti i 14 anni, mentre per certi lavori pesanti o pericolosi erano necessari i 16 anni).

La causa tipica del contratto di lavoro è lo scambio tra il lavoro (intellettuale o manuale) e la retribuzione. Il datore di lavoro oggi è anche OBBLIGATO a fornire un'ambiente di lavoro sicuro (art. 2087 del C.C. e decreto legislativo (DLGS) 81/08).

Il contratto può anche essere concluso oralmente, tuttavia in alcuni casi è imposta per legge la forma scritta (es.: contratto di lavoro a tempo determinato o patto di prova). Il contratto inoltre deve riportare le generalità del datore di lavoro e del lavoratore, la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, il termine di preavviso per il licenziamento e la durata normale giornagliera o settimanale del lavoro, oppure copia del contratto. L'articolo 37 della Costituzione, pone il divieto di discriminazione retributiva nei confronti di lavoratrici donne e lavoratori minori, stabilendo che, a parità di lavoro, spetti a questi soggetti la medesima retribuzione dei lavoratori adulti di sesso maschile.

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