Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il contratto collettivo, pur essendo un negozio del diritto privato, è trattato dal legislatore come una fonte del diritto simile alla legge.
  • Sia le norme legali che quelle contrattuali influenzano il contenuto del patto individuale tra datore e lavoratore, operando come fonti eteronome.
  • I contratti collettivi hanno un'efficacia soggettiva limitata, applicandosi solo ai lavoratori membri del sindacato che ha stipulato il contratto.
  • I contratti collettivi territoriali-aziendali, secondo l'art. 8 della legge 148/2011, sono gli unici dotati di efficacia erga omnes.
  • Esistono due modelli per risolvere i conflitti tra leggi e contratti collettivi: uno rigido e uno flessibile, entrambi con limiti stabiliti dal legislatore.

Indice

  1. Il contratto collettivo e la legge
  2. Efficacia dei contratti collettivi
  3. Conflitti tra legge e contratti

Il contratto collettivo e la legge

In teoria il contratto collettivo è un negozio del diritto privato. Nei fatti, però, il legislatore lo ha sempre trattato come fonte del diritto al pari della legge. Da ciò scaturisce il rapporto, talvolta concorsuale e spesso conflittuale, che esiste fra norme legali e contrattuali.

Entrambe si configurano come fonti eteronome, in grado cioè di determinare il contenuto del patto individuale stipulato fra datore e lavoratore. La legge autorizza i contratti collettivi a disciplinare una determinata materia tramite un apposita clausola di rinvio.

Efficacia dei contratti collettivi

Spesso una categoria di lavoratori è rappresentata da una pluralità di sindacati, quindi da una moltitudine di contratti collettivi. Per questo, il diritto sindacale attribuisce ai CCL un’efficacia soggettiva limitata, rivolta solo ai lavoratori aderenti al sindacato che ha stipulato il contratto. Gli unici contratti collettivi dotati di efficacia erga omnes sono quelli territoriali-aziendali previsti dall’art. 8 della legge 148/2011.

Secondo alcuni giuristi, i contratti collettivi dotati di funzione normativa (cioè quelli che possono derogare alla legge) godono di efficacia generale, erga omnes. Essi si configurerebbero quindi come fonti extra ordinem.

Conflitti tra legge e contratti

Spesso la legge affida ai contratti collettivi il compito di disciplinare una determinata materia su cui essa si era pronunciata solo in via generale. Nel fare ciò, a volte i contratti collettivi entrano in conflitto con le norme legali. La difformità fra legge e contratto collettivo può essere risolta servendosi di due modelli: uno rigido, che prevede l’inderogabilità in peius della legge; l’altro più flessibile, in base al quale le norme legali possono essere oggetto di deroga ma solo entro i limiti fissati dal legislatore.

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