Concetti Chiave
- Il contratto collettivo funge da guida normativa per il contratto individuale di lavoro, ma non viene automaticamente incorporato in esso.
- I contratti collettivi riflettono un compromesso tra interessi contrastanti e sono soggetti a scadenze e rinnovi, che possono essere determinati dalle parti o tramite recesso unilaterale.
- Il protocollo del 1993 stabiliva una durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva del CCNL, ma attualmente la durata è uniformata a tre anni.
- La disdetta del CCNL serve a evitare il rinnovo automatico del contratto, mentre il recesso unilaterale anticipa la scadenza per la revisione dei termini.
- La clausola di ultrattività nel CCNL permette al contratto scaduto di mantenere i suoi effetti fino a quando non viene sostituito, ma deve essere esplicitamente prevista dalle parti.
Indice
Funzione normativa del contratto
Il contratto collettivo di diritto comune ha una funzione normativa fondamentale: funge da linea guida nel momento in cui datore e lavoratore scelgono di stipulare il patto individuale di lavoro. Questa funzione (normativa) non deve essere confusa con l’incorporazione del contratto collettivo in quello individuale: essa avviene quando le parti non sono obbligate ad applicare il CCNl ma, volontariamente, ne recepiscono le clausole nel contratto individuale. Funzione normativa e incorporazione si differenziano per un aspetto principale: nel primo caso, la la fonte dei diritti e degli obblighi delle parti è il contratto collettivo; nel secondo caso, è invece quello individuale.
Scadenza e rinnovo del CCNL
I contratti collettivi rappresentano un punto di incontro fra gli interessi contrapposti degli stipulanti, i quali sono ovviamente in perenne mutamento. Per questo, anche lo stesso CCNL è soggetto a scadenza. Questa può essere definita dalle parti oppure, in caso di silenzio, ciascun contraente può avvalersi del recesso unilaterale per richiedere il rinnovo del CCNL. Il recesso è legittimo solo per i contratti che non prevedono scadenza; in tutti gli altri casi le parti possono limitarsi a concordare l’anticipo della scadenza al fine di modificare (appunto anticipatamente) le previsioni contrattuali.
Durata e disdetta del CCNL
Il protocollo del 1993 aveva previsto una durata quadriennale per la parte normativa del CCNL e una biennale per quella retributiva; ogi la durata è stata uniformata ed è triennale. DI solito, comunque, l’effettiva efficacia temporale è stabilita di volta in volta dagli stipulanti.
Di solito i CCNL prevedono proroga e rinnovo taciti; questi possono essere evitati tramite disdetta, che ciascuna delle parti può dare al massimo tre mesi prima della scadenza.
La disdetta deve essere distinta dal recesso unilaterale: il recesso serve ad anticipare la data di scadenza del contratto; la disdetta viene invece utilizzata per evitare che il contratto scaduto continui a produrre effetti, quindi si usa per impedire il suo rinnovo automatico.
Ultrattività del contratto collettivo
Fra la scadenza del contratto e il suo rinnovo si crea un vuoto normativo che può destabilizzare il rapporto fra gli stipulanti. Per evitare che ciò accada, i CCNL spesso prevedono una clausola di ultrattività in base alla quale il contratto scaduto (per disdetta o mancato rinnovo) continua a produrre i suoi effetti finché non sia sostituito da un nuovo contratto collettivo.
L’ultrattività deve essere sempre prevista dalle parti; essa non è mai implicita. Questa è una delle principale difformità fra il contratto collettivo corporativo, sempre ultrattivo, e quello di diritto comune.
Domande da interrogazione
- Qual è la funzione normativa del contratto collettivo di diritto comune?
- Come si differenziano la funzione normativa e l'incorporazione del contratto collettivo?
- Cosa prevede il protocollo del 1993 riguardo alla durata del CCNL?
- Cos'è la clausola di ultrattività nei CCNL e quando viene applicata?
La funzione normativa del contratto collettivo di diritto comune è quella di fungere da linea guida per datore e lavoratore nella stipulazione del patto individuale di lavoro, senza confondersi con l'incorporazione nel contratto individuale.
La funzione normativa ha come fonte dei diritti e degli obblighi il contratto collettivo, mentre nell'incorporazione la fonte è il contratto individuale.
Il protocollo del 1993 prevedeva una durata quadriennale per la parte normativa del CCNL e biennale per quella retributiva, ma oggi la durata è stata uniformata a tre anni.
La clausola di ultrattività nei CCNL permette al contratto scaduto di continuare a produrre effetti fino alla sostituzione con un nuovo contratto, ed è applicata per evitare vuoti normativi tra la scadenza e il rinnovo del contratto.