Concetti Chiave
- I contratti innominati nel diritto romano rappresentano convenzioni che generano obblighi reciproci, distinte dai contratti tipici.
- Queste convenzioni furono legittimate da giuristi come Arsione e Mariciano, che sottolinearono la necessità di tutela tramite actiones civili.
- Il giurista Paolo descrisse i diversi schemi dei contratti innominati: un dare contro un fare, un fare contro un dare e un fare contro un fare.
- La tutela giuridica dei contratti innominati richiedeva l'esecuzione di una prestazione, con azioni come la condictio ob rem dati re non secuta e l'actio praescriptis verbis.
- I principali contratti innominati includevano la permuta e il contratto estimatorio, che prevedevano scambi di beni con obblighi specifici.
Il diritto romano era caratterizzato da una tipicità in senso forte, la quale fu affievolita dall’istituzione dei cosiddetti «contratti innominati».
I contratti innominati sono prestazioni corrispettive che esulano dal novero dei contratti tipici: si tratta di conventiones, cioè di accordi che determinano il sorgere di prestazioni corrispettive tra i contraenti.
Indice
Tutela e legittimità dei contratti
Tali conventiones sono tutelate mediante actiones. La tutela dei contratti innominati sorse già in antica età classica e fu concretizzata da due giuristi, Arsione e Mariciano i quali, nell’introdurre la figura dei contratti innominati, ne hanno sostenuto la legittimità e la necessità di tutela tramite actiones. In un passo del Digesto, Ulpiano sostiene che tali contratti debbano essere tutelati da actiones di natura civile.
Schemi combinatori e dibattito dottrinale
Il giurista Paolo ha illustrato quali sono i diversi schemi combinatori posti in essere dalla stipulazione di un contratto innominato: un dare contro un fare; un fare contro un dare; un fare contro un fare.
I romani cercarono di ricondurre la categoria del «dare contro il dare» nell’ambito dei contratti tipici. Nel dibattito dottrinale, infatti, i sabiniani proposero di annoverare tra i contratti di compravendita lo scambio di cosa con cosa. Il prevalere dei proculiani, tuttavia, determinò il collocamento dello scambio di beni nel novero dei contratti innominati, atipici. I giuristi romani tentarono di dotare tali contratti di tutela giuridica: affinché tale tutela fosse attuabile era necessario che il contratto innominato determinasse il sorgere di obbligazioni corrispettive e che una delle due prestazioni fosse stata eseguita.
Evoluzione della tutela giuridica
Nel caso in cui una delle due parti non portasse a termine la prestazione che era tenuto ad adempiere, originariamente l’altra parte disponeva solo di un’azione per riottenere indietro quello che avesse dato. Quest’azione, usata per ottenere la reintegrazione patrimoniale, era definita «condictio ob rem dati re non secuta».
In seguito, però, a coloro che stipulavano un contratto innominato venne concessa un’azione tramite cui pretendere l’adempimento della prestazione: si trattava della cosiddetta actio praescriptis verbis (azione con premessa di parole).
Principali tipi di contratti innominati
Sebbene fossero definito «innominati», tali contratti atipici disponevano di un nome. I principali sono tre: permuta, che attiene allo scambio di merci in cui il pretium può essere rappresentato da un bene diverso dal denaro; contratto estimatorio (aestimatum), contratto in forza del quale un soggetto chiamato tradente (tradens) consegna un bene a un altro soggetto definito «accipiens», il quale si impegna a venderlo al prezzo convenuto, se l’accipiens non riesce a vendere il bene egli avrà la facoltà di restituire il bene, se invece riuscirà a venderlo sarà tenuto a corrispondere al tradens il denaro ottenuto;
Domande da interrogazione
- Cosa caratterizzava i contratti innominati nel diritto romano?
- Quali sono gli schemi combinatori dei contratti innominati secondo il giurista Paolo?
- Come venivano tutelati i contratti innominati in caso di inadempimento?
- Quali sono i principali tipi di contratti innominati?
I contratti innominati erano prestazioni corrispettive che esulavano dai contratti tipici e venivano tutelati mediante actiones, come sostenuto da giuristi come Arsione e Mariciano.
Paolo ha illustrato che i contratti innominati possono essere combinati come un dare contro un fare, un fare contro un dare, o un fare contro un fare.
Inizialmente, si poteva usare la condictio ob rem dati re non secuta per riottenere quanto dato; successivamente, fu concessa l'actio praescriptis verbis per pretendere l'adempimento della prestazione.
I principali contratti innominati sono la permuta, il contratto estimatorio (aestimatum), e lo scambio di beni, che non rientravano nei contratti tipici come la compravendita.