Concetti Chiave
- I contratti a termine per dirigenti non richiedono causale e possono durare fino a cinque anni, con possibilità di recesso dopo tre anni.
- La normativa sui contratti a termine non si applica a impiegati avventizi e lavoratori agricoli a termine.
- Esclusioni dalla disciplina generale includono assunzioni nel turismo e spettacolo per servizi di durata non superiore a tre giorni.
- I contratti per il lavoro portuale temporaneo sono esentati dalle regole comuni sui contratti a termine.
- L'articolo 29 del decreto legislativo 81/2015 elenca le eccezioni alla disciplina comune, con focus sui contratti a termine fiduciari.
Eccezioni per i dirigenti
La disciplina del contratto a termine prevede alcune eccezioni: per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente, ad esempio, non è mai stata chiesta alcuna causale, in ragione del carattere fiduciario del rapporto dirigenziale. Per i dirigenti non vale nemmeno il tetto massimo di 12 mesi (estensibili a 24): la loro assunzione a termine non può eccedere i cinque anni e, superato il terzo, il dirigente acquisisce la facoltà di recedere dal contratto.
Esclusioni nel turismo e spettacolo
La disciplina generale sui rapporti di lavoro a termine non si applica nemmeno agli impiegati avventizi (operai a tempo determinato), ai dipendenti assunti nei settori del turismo e dello spettacolo per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, ai contratti stipulati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo e a quelli instaurati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze.
Normativa e contratti portuali
L’art. 29 del decreto legislativo 81/2015 contempla varie esclusioni dalla disciplina comune, tra le quali si segnala quella del dirigente, per l’assunzione a termine del quale non è mai stata richiesta (anche prima della riforma del 2014) alcuna causale, in ragione del carattere fiduciario del rapporto dirigenziale. Non vale neppure, per i dirigenti, il tetto massimo di 36 mesi. La durata del contratto non può eccedere, peraltro, i 5 anni, fatta salva la facoltà del dirigente, una volta trascorsi 3 anni, di recedere da esso.
Sono altresì esclusi i rapporti di lavoro a termine tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, cd. avventizi (art. 29, c. 1, lett. b). Nel settore del turismo e dello spettacolo è ammessa, e resta fuori dell’applicazione della normativa, l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nei casi individuati dai contratti collettivi (art. 29, c. 2, lett. b). Sono esentati dalla disciplina in discorso anche i contratti a termine instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (art. 29, c. 2, lett. b).
Domande da interrogazione
- Quali sono le eccezioni principali alla disciplina generale dei contratti a termine?
- Qual è la durata massima consentita per i contratti a termine dei dirigenti?
- In quali settori specifici non si applica la disciplina generale dei contratti a termine?
Le eccezioni principali includono l'assunzione a tempo determinato di dirigenti, impiegati avventizi, dipendenti nei settori del turismo e dello spettacolo per servizi speciali di breve durata, contratti per lavoro portuale temporaneo e personale docente e ATA per supplenze.
La durata massima per i contratti a termine dei dirigenti è di cinque anni, con la possibilità per il dirigente di recedere dal contratto dopo tre anni.
La disciplina generale non si applica nei settori dell'agricoltura per gli operai avventizi, nel turismo e spettacolo per servizi di durata non superiore a tre giorni, e per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.