Concetti Chiave
- Molte disposizioni dei contratti collettivi corporativi sono state abrogate dopo il regime fascista, ma alcuni elementi restano rilevanti nel diritto sindacale attuale.
- Le parti stipulanti dovevano essere associazioni sindacali legalmente riconosciute, pena la nullità del contratto, secondo la legislazione fascista.
- L'ambito di applicazione del contratto era determinato per categoria, impresa e territorio, con efficacia soggettiva erga omnes decretata dalla Cassazione.
- Il contenuto del contratto era diviso in una parte obbligatoria e una normativa, con clausole essenziali per garantire diritti a lavoratori e datori di lavoro.
- L'efficacia temporale del contratto poteva essere abrogata con una notifica almeno tre mesi prima della scadenza, avviando trattative per un nuovo contratto.
Eredità del regime fascista
La maggior parte delle disposizioni contrattualistiche corporative è stata abrogata in seguito all’abolizione del regime fascista; alcuni aspetti, tuttavia, sono ancora rilevanti per il diritto sindacale odierno. Fra questi, i principali riguardano:
- le parti stipulanti, che secondo la legislazione fascista dovevano essere le associazioni sindacali legalmente riconosciute, a pena di nullità;
- l’efficacia soggettiva, che la Cassazione decretò erga omnes;
- l’ambito di applicazione, definito in base alla categoria, all’impresa e al territorio di efficacia indicati dal contratto collettivo corporativo;
- il contenuto, suddiviso in due parti distinte. Una obbligatoria, in cui erano definiti diritti e doveri delle parti stipulanti; una normativa, in cui erano stabiliti diritti e doveri reciproci delle parti del contratto individuale di lavoro, destinatarie di quello collettivo. Delle due parti, solo la seconda costituiva il contenuto obbligato del contratto collettivo (e limitatamente alle clausole essenziali). La loro mancanza dava vita a una lacuna, che rendeva nullo il contratto se totale e annullabile se parziale. Le clausole essenziali potevano essere previste a garanzia dei lavoratori (retribuzione, riposo settimanale, ferie annuali, ecc.) o a garanzia del datore (periodo di prova, disciplina del rapporto);
- l’efficacia nel tempo, che poteva venir meno qualora, almeno tre mesi prima della scadenza, una delle associazioni stipulanti notificasse all'altra la denunzia del contratto collettivo. La notifica avviava le trattative per la stipulazione di un nuovo contratto. Avviare questa procedura era necessario per porre fine all’efficacia temporale del contratto: scaduto il termine, infatti, esso era ultrattivo, continuava cioè a produrre effetti fino all’intervento di un nuovo regolamento collettivo;
- l’inderogabilità, sancita a partire dal 1926.