Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Un contratto è invalido se contrasta con una norma imperativa, risultando nullo o annullabile.
  • La nullità di un contratto si verifica con la semplice violazione di una norma imperativa, senza bisogno di specifiche disposizioni legali.
  • L’annullabilità richiede che la legge preveda espressamente questa conseguenza per la violazione di una norma imperativa.
  • L'articolo 1418, comma primo, stabilisce che un contratto è nullo se contrario a norme imperative, salvo diversa disposizione legale.
  • La legge può prevedere l’annullabilità al posto della nullità o escludere l’invalidità nonostante la violazione di norme imperative.

Contrarietà del contratto

Contrarietà del contratto a norme imperative

Questione: in quali circostanze un contratto è invalido?

Il contratto o l’atto unilaterale è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa. Ma l’invalidità può essere di due specie: infatti il contratto contrario a norme imperative può esse nullo o annullabile. Inoltre, la violazione di norme imperative può determinare conseguenze diverse dalla invalidità.

Due specie di invalidità → nullità e annullabilità:

- la nullità ha portata generale. Infatti, perché il contratto sia nullo è sufficiente che sussista la violazione di una norma imperativa, non occorre che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una data norma imperativa. Si parla, a tal proposito, di nullità virtuale;

- l’annullabilità ha portata speciale. A differenza della nullità, essa ricorre solo quando è espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa.

Art. 1418, comma primo → il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente sono quelle in cui prevede l’annullabilità al posto della nullità e quelle in cui la violazione di una norma imperativa non implica l’invalidità.

Si spiega, in questo modo, la differenza fra nullità a portata generale e annullabilità speciale.

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