Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 1174 delinea il contenuto principale di un'obbligazione, che deve riguardare un bene valutabile patrimonialmente.
  • L'articolo 1175 introduce la correttezza professionale come contenuto accessorio di un'obbligazione.
  • L'articolo 1176 specifica la diligenza esigibile, richiedendo al debitore il comportamento del buon padre di famiglia.
  • La diligenza qualificata, prevista dall'articolo 1176, è richiesta in base alla natura professionale dell'attività svolta.
  • La distinzione tra obbligazioni principali e accessorie è cruciale per definire chiaramente l'oggetto contrattuale.

Contenuto principale e accessorio nei rapporti obbligatori

Gli articoli 1174 e 1175 danno forma al contenuto e ai principi essenziali dell’obbligazione: l’art. 1174 dispone che l’obbligazione deve avere ad oggetto un bene suscettibile di valutazione patrimoniale (contenuto principale); l’art. 1175, invece, prevede il principio della correttezza professionale (contenuto accessorio). L’art. 1176, ancora, prevede il principio della diligenza esigibile: nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Lo stesso articolo prevede il principio della dil igenza qualificata, che tiene conto della natura dell’attività professionale; la diligenza qualificata tiene dunque conto della competenza professionale, la cui mancata osservanza sfocia nella cosiddetta «culpa in concreto». In quest’ultimo caso, nel valutare la diligenza si considera il grado di perizia adoperato dal professionista: il medico; l’ingegnere; il giurista, ecc. Dunque, mentre il primo comma dell’art. 1176 tiene conto della diligenza media (diligenza esigibile), il secondo comma declina la diligenza in relazione alla natura della prestazione (diligenza qualificata). Il criterio della diligenza vale solo per le obbligazioni che hanno ad oggetto prestazioni di fare e per le obbligazioni di mezzi.
La distinzione tra obbligazione principale e obbligazione accessoria è fondamentale per comprendere quale sia l’esatto oggetto di tale obbligazione. Esso deve essere sempre suscettibile di valutazione patrimoniale (art. 1174). Mentre l’obbligazione principale deve sempre essere necessariamente chiaramente e palesemente espressa, l’obbligazione accessoria può essere desunta dalla natura del rapporto contrattuale e, quindi, non deve essere necessariamente espressa.
Si pensi, ad esempio, al contratto reale unilaterale di mutuo: la restituzione del capitale ottenuto in prestito costituisce l’obbligazione principale, sulla quale deve pertanto esservi assoluta certezza e consapevolezza da parte dei contraenti; il pagamento degli interessi, invece, costituisce un’obbligazione di carattere accessorio che, in quanto tale, ha un valore legale al di là della conoscenza da parte dei contraenti.

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