Concetti Chiave
- Gli organi consultivi delle PA devono emettere pareri obbligatori entro 20 giorni, mentre per i pareri facoltativi comunicano il termine entro cui saranno dati.
- In assenza di parere obbligatorio entro il termine, l'amministrazione può procedere autonomamente; lo stesso vale per i pareri facoltativi.
- Per questioni ambientali, paesaggistiche e sanitarie, non sono previsti pareri obbligatori degli organi consultivi.
- Se un ente non fornisce valutazioni tecniche nei tempi previsti, il responsabile può rivolgersi ad altri enti con competenze equivalenti, esclusi casi specifici di tutela.
- Documenti necessari per il procedimento sono acquisiti d'ufficio se già in possesso delle amministrazioni, e le istanze ricevono una ricevuta che attesta la presentazione e i termini di risposta.
Pareri obbligatori e facoltativi per procedimenti amministrativi
Se richiesto, gli organi consultivi delle PA devono rendere pareri obbligatori entro 20 giorni dalle richiesta, se i pareri sono facoltativi, comunicano subito quale sarebbe il termine entro cui il parere potrebbe essere dato, non più di 20 giorni.
Se termine decorre senza parere obbligatorio è facoltà dell’amministrazione richiedente procedere, se parere facoltativo l’amministrazione procede.
Per amministrazioni per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e della salute dei cittadini, i pareri dell’organo consultivo non ci sono.
Se l’organo consiliare ha esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta e parere reso entro 15 giorni da ricezione degli elementi istruttori.
Se per legge o regolamento, l’adozione di un provvede richiede valutazioni tecniche di enti, che non provvedono entro il termine, il responsabile del procedimento richiede valutazioni tecniche ad altri enti o organi con capacità tecnica equipollente, eccetto per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e salute dei cittadini.
Se prevista acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di PA, questi vengono comunicati entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento e documentazione. Termine interrotto presenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, entro il termine ma da rendere entro 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o schema di provvedimento, 90 giorni per le PA per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
Decorso il termine senza comunicazioni, si intende silenzio assenso, eccetto nei casi in cui l’Unione Europea richiede adozione di provvedimenti espressi.
Documenti che attestano atti, fatti, qualità e stati soggettivi che servono per il procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione stessa o di altre, richiedendo agli interessati solo i dati per la ricerca del documento.
Alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione e indica i termine entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, la data di protocollazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione. Istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche senza ricevuta.
Domande da interrogazione
- Qual è il termine entro cui gli organi consultivi delle PA devono rendere pareri obbligatori?
- Cosa accade se il termine per il parere obbligatorio decorre senza che il parere sia stato reso?
- Come viene gestita l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di PA?
Gli organi consultivi delle PA devono rendere pareri obbligatori entro 20 giorni dalla richiesta.
Se il termine decorre senza parere obbligatorio, è facoltà dell’amministrazione richiedente procedere.
Gli assensi, concerti o nulla osta di PA vengono comunicati entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento e documentazione, con possibilità di interruzione del termine per esigenze istruttorie o richieste di modifica.