Concetti Chiave
- Gli organi consultivi delle PA devono emettere pareri obbligatori entro 20 giorni, mentre per i pareri facoltativi comunicano il termine entro cui saranno dati.
- In assenza di parere obbligatorio entro il termine, l'amministrazione può procedere autonomamente; lo stesso vale per i pareri facoltativi.
- Per questioni ambientali, paesaggistiche e sanitarie, non sono previsti pareri obbligatori degli organi consultivi.
- Se un ente non fornisce valutazioni tecniche nei tempi previsti, il responsabile può rivolgersi ad altri enti con competenze equivalenti, esclusi casi specifici di tutela.
- Documenti necessari per il procedimento sono acquisiti d'ufficio se già in possesso delle amministrazioni, e le istanze ricevono una ricevuta che attesta la presentazione e i termini di risposta.
Indice
Pareri obbligatori e facoltativi
Se richiesto, gli organi consultivi delle PA devono rendere pareri obbligatori entro 20 giorni dalle richiesta, se i pareri sono facoltativi, comunicano subito quale sarebbe il termine entro cui il parere potrebbe essere dato, non più di 20 giorni.
Se termine decorre senza parere obbligatorio è facoltà dell’amministrazione richiedente procedere, se parere facoltativo l’amministrazione procede. Il responsabile del procedimento non è chiamato a rispondere per il mancato parere.
Per amministrazioni per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e della salute dei cittadini, i pareri dell’organo consultivo non ci sono.
Esigenze istruttorie e valutazioni tecniche
Se l’organo consiliare ha esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta e parere reso entro 15 giorni da ricezione degli elementi istruttori.
Se per legge o regolamento, l’adozione di un provvede richiede valutazioni tecniche di enti, che non provvedono entro il termine, il responsabile del procedimento richiede valutazioni tecniche ad altri enti o organi con capacità tecnica equipollente, eccetto per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e salute dei cittadini.
Assensi e silenzio assenso
Se prevista acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di PA, questi vengono comunicati entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento e documentazione. Termine interrotto presenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, entro il termine ma da rendere entro 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o schema di provvedimento, 90 giorni per le PA per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
Decorso il termine senza comunicazioni, si intende silenzio assenso, eccetto nei casi in cui l’Unione Europea richiede adozione di provvedimenti espressi.
Documenti e ricevute
Documenti che attestano atti, fatti, qualità e stati soggettivi che servono per il procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione stessa o di altre, richiedendo agli interessati solo i dati per la ricerca del documento.
Alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione e indica i termine entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, la data di protocollazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione. Istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche senza ricevuta.
Domande da interrogazione
- Qual è il termine entro cui gli organi consultivi delle PA devono rendere pareri obbligatori?
- Cosa accade se il termine per il parere obbligatorio decorre senza che il parere sia stato reso?
- Come viene gestita l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di PA?
Gli organi consultivi delle PA devono rendere pareri obbligatori entro 20 giorni dalla richiesta.
Se il termine decorre senza parere obbligatorio, è facoltà dell’amministrazione richiedente procedere.
Gli assensi, concerti o nulla osta di PA vengono comunicati entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento e documentazione, con possibilità di interruzione del termine per esigenze istruttorie o richieste di modifica.