Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) non può esprimere pareri su questioni puramente politiche, ma solo su quelle che coinvolgono interpretazioni legali.
  • Per fornire un parere, la CIG necessita dell'approvazione di due terzi dell'Assemblea Generale e di nove membri del Consiglio di Sicurezza, senza opposizione dai membri permanenti.
  • Studiosi cercano di delineare i limiti della competenza consultiva della CIG, che nonostante i pareri non vincolanti, riveste un ruolo chiave nel diritto internazionale.
  • Nel 1923, la Corte Permanente di Giustizia Internazionale rifiutò di esprimere un parere su una controversia tra Russia e Finlandia, sottolineando la differenza tra procedura di parere e risoluzione delle controversie.
  • La sentenza del 1923 evidenzia i limiti della funzione consultiva della CIG, mostrando la separazione tra giurisdizione volontaria e risoluzione delle controversie.

Consultazioni in ambito politico della CIG

Nel panorama internazionale un ruolo estremamente rilevante è svolto dalla Corte internazionale di giustizia (CIG), alla quale è però preclusa la possibilità di esprimere pareri relativi a questioni meramente politiche, prive di elementi relativi all’interpretazione o all’applicazione di regole giuridiche. Affinché si possa fornire un parere è necessaria la maggioranza dell’Assemblea Generale (due terzi) e del CdS (nove membri senza il voto contrario di nessuno dei cinque membri permanenti).
Molti studiosi si sono proposti di individuare i confini della competenza consultiva della Corte internazionale di giustizia, cioè di definire entro quali limiti la C.i.g.

possa esprimere pareri che, pur non essendo vincolanti, si configurano come elementi essenziali nel panorama del diritto internazionale. La questione interessò persino la Corte permanente di giustizia internazionale. Nel 1923, a distanza di poco più di un anno dalla sua fondazione, alla Corte permanente venne richiesto di esprimere un parere in relazione alla divisione del territorio della Careia, conteso da Russia e Finlandia. La corte definì la disputa tra le due nazioni «acuta» e ritenne che la definizione dei confini di Russia e Finlandia costituisse l’oggetto di un vero e proprio contenzioso e che pertanto essa non avrebbe potuto seguire la procedura necessaria per la richiesta di un parere, essendo invece richiesta la procedura per la risoluzione di una controversia. La Corte permanente si rifiutò di analizzare la questione perché le due procedure sono estremamente diverse: esse implicano conseguenze opposte. Nel rispetto del principio della giurisdizione volontaria, la Corte non giudicò la controversia ma non fornì nemmeno il parere richiesto.
Lo studio di tale sentenza consente di capire i limiti della funzione consultiva esercitata dalla Corte internazionale di giustizia in ambito giurisprudenziale.

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