Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il diritto di voto è un diritto politico fondamentale sancito dall'articolo 48 della Costituzione italiana, garantendo universalità e uguaglianza dopo il referendum del 1946.
  • Il Trattato di Maastricht del 1992 ha introdotto il concetto di cittadino dell'Unione europea, permettendo il voto nei Paesi di residenza per cittadini di altri Stati membri.
  • L'articolo 48 definisce il voto come personale, uguale, libero e segreto, assicurando che sia un diritto individuale e non delegabile.
  • Il voto è considerato un dovere civico, un compromesso tra il diritto inalienabile e l'incoraggiamento alla partecipazione elettorale.
  • Restrizioni al diritto di voto sono previste solo in specifici casi di incapacità civile, sentenze penali irrevocabili e indegnità morale.

Consolidamento e caratteristiche del diritto di voto

Il diritto di voto, espletato dall’articolo 48 della Costituzione italiana, si configura come diritto politico per eccellenza. Nel nostro ordinamento democratico rappresentativo, il diritto di voto si configura come diritto universale e, soprattutto, come conquista da parte dei costituenti (tramite il referendum del 2 giugno del 1946) e presupposto fondamentale dell’assetto istituito in seguito alla termine del ventennio fascista, durante il quale tutti i diritti, specialmente quello di voto, erano stati ristretti e limitati.

Prima del referendum del 1946, erano partecipi dell’individuazione della priorità dell’andamento politico solo coloro che facevano parte delle classi più abbienti. In seguito al suddetto referendum, il diritto di voto fu estremamente ampliato e svincolato da ogni appartenenza a una specifica classe sociale. Tramite il trattato di Maastricht (1992) emerse inoltre il concetto di «cittadino dell’Unione europea», la cui nascita ha implicato la possibilità, per ogni cittadino membro dell’Ue, di votare anche in un Paese diverso dal proprio, con l’unico requisito fondamentale di essere residente del suddetto Paese (ciò vale a livello degli enti locali, i quali legittimano organi amministrativi che svolgono limitate e rilevanti funzioni che attengono un determinato territorio, e a livello internazionale, dunque per l’elezione del Parlamento europeo).
L’articolo 48 della Costituzione definisce il voto «personale, uguale, libero e segreto».
Il voto è personale poiché esso si configura come diritto individuale e indisponibile, che non può essere delegato a nessuno. Sebbene la delega provvisoria di molte funzioni inerenti i diritti fondamentali, come ad esempio quello di proprietà, sia possibile, non è ammesso in alcun caso il voto per procura: nessuno può delegare ad altri l’espressione della propria volontà politica.
Il voto, inoltre, è uguale. La possibilità di un voto di incidere sull’andamento politico è analoga alla possibilità attribuita al voto espresso da un altro soggetto: non esistono dunque voti che possano esercitare una rilevanza maggiore rispetto ad altri. Tale concezione, oggi considerata ovvia, in passato non era accolta: si prevedeva che i voti avessero una determinata rilevanza in base a chi li avesse espressi. Lo schema vigente in precedenza è oggi adottato solo a livello parlamentare, nell’ambito delle quali il voto del presidente ha una valenza maggiore rispetto a quello espresso dai deputati e dei senatori.
L’articolo 48 definisce il voto «libero». Tale accezione implica che il suo esercizio deve essere pienamente frutto dell’autonoma valutazione di ogni cittadino: non possono sussistere elementi, quali minacce, pressioni o intimidazioni, che si propongano di traviare la volontà popolare.
Tale libertà deve essere sempre conforme alle campagne propagandarie, delle quali è prevista un’assoluta sospensione due giorni prima delle votazioni, in modo da dare ad ogni cittadino la possibilità di riflette e scegliere autonomamente.
Il voto, infine, è segreto. La segretezza del voto è la vera ed effettiva garanzia della libertà dell’elettore, il quale non è tenuto a dire a nessuno, a meno che non lo voglia, quale sia stata la propria preferenza.
L’articolo 48 definisce inoltre l’esercizio del diritto di voto un «dovere civico». L’accostamento del termine «dovere» all’aggettivo «civico» rappresenta un compromesso tra i giuristi convinti che, configurandosi come diritto inalienabile e imprescrittibile, il voto non potesse essere definito un dovere, e coloro che, invece, sostenevano la necessità di incentivare tutti i cittadini ad esprimere le proprie preferenze in sede elettorale. La concezione del voto come libera espressione dell’individualità di ogni cittadino all’interno della società ha subito delle modificazioni nel corso della storia giurisprudenziale italiana. In passato, la partecipazione al voto da parte dei cittadini veniva ufficializzata nel certificato di buona condotta, in cui venivano annotati, sulla base di informazioni o di controlli da parte della polizia, tutti i comportamenti e le caratteristiche principali di ogni soggetto. Tale documento, poi abolito poiché considerato illegittimo, restringeva enormemente la libertà dell’esercizio del diritto di voto.
L’ultimo comma dell’articolo 48 precisa che il voto non può essere proibito, eliminato o sospeso per nessuno, sebbene ciò possa avvenire in specifici casi, quali incapacità civile (dunque per soggetti non in grado di intendere e di volere), sentenza penale irrevocabile (in tal caso, alla reclusione carceraria si affianca l’interdizione, la quale prevede l’impossibilità di ricoprire incarichi pubblici o di esercitare il diritto di voto) e l’indegnità morale (che implica la precedente assunzione di comportamenti che, oltre a concretizzare reati, abbiano determinato l’emergere di condotte le quali facciano ritenere il soggetto «indegno» di partecipare alla crescita politica della comunità).
Ex articolo 51, è stato stabilito che «tutti i cittadini di qualunque sesso possono accedere a cariche pubbliche in un’assoluta condizione di e eguaglianza». L’articolo 51 è stato emendato all’inizio degli anni 2000, comprendendo un’ulteriore precisazione: a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'importanza storica del diritto di voto in Italia?
  2. Il diritto di voto è stato una conquista fondamentale dopo il ventennio fascista, ampliato e reso universale con il referendum del 1946, eliminando le restrizioni di classe sociale.

  3. Come viene definito il voto secondo l'articolo 48 della Costituzione italiana?
  4. L'articolo 48 definisce il voto come personale, uguale, libero e segreto, garantendo che ogni cittadino possa esprimere la propria volontà politica senza delega, pressioni o intimidazioni.

  5. Quali sono le condizioni che possono limitare l'esercizio del diritto di voto?
  6. Il diritto di voto può essere limitato in casi di incapacità civile, sentenza penale irrevocabile e indegnità morale, che impediscono la partecipazione alla vita politica.

  7. In che modo il trattato di Maastricht ha influenzato il diritto di voto?
  8. Il trattato di Maastricht ha introdotto il concetto di cittadino dell'Unione europea, permettendo ai cittadini UE di votare in un Paese diverso dal proprio, a condizione di essere residenti.

  9. Quali modifiche sono state apportate all'articolo 51 della Costituzione italiana?
  10. L'articolo 51 è stato emendato per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini, garantendo l'accesso alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza.

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