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Concetti Chiave

  • L'iniziativa economica privata in Italia è libera, ma deve conformarsi alle leggi, comprese quelle sulla concorrenza.
  • La concorrenza sleale si manifesta attraverso atti di confusione, denigrazione e altri comportamenti scorretti.
  • Atti specifici di concorrenza sleale includono lo storno di dipendenti e la réclame comparativa.
  • Gli atti di concorrenza sleale sono illeciti civili e possono essere sanzionati tramite azioni legali come l'inibitoria.
  • La pubblicazione della sentenza su giornali serve a informare il pubblico del comportamento scorretto dell'imprenditore.
La concorrenza sleale - Art. 2597 c.c.

La Costituzione italiana afferma il principio secondo il quale l’iniziativa economica privata è libera, ma deve essere svolta secondo disposizioni di legge.
In particolare l’imprenditore deve rispettare le regole della concorrenza previste dal codice civile.
Di conseguenza l’imprenditore non deve porre in essere atti di concorrenza sleale che sono:

1. La confusione;
2. La denigrazione;
3. Ogni altro atto comunque contrario alla correttezza professionale.

Secondo atti di concorrenza sleale, quelli con i quali l’imprenditore tende a creare una vera e propria confusione in tutto o in parte dei propri prodotti con quelli del concorrente, per approfittare del successo di quest’ultimo.


Egualmente sono di confusione gli atti di denigrazione, con i quali l’imprenditore scorretto diffonde notizie false che mettono in cattiva luce i prodotti del concorrente al fine di sottrargli fette di consumatori.
Nella terza categoria, rientrano tutti gli altri atti che potenzialmente possono danneggiare il concorrente.
Tra questi, due meritano attenzione:

1. Lo storno di dipendente;
2. La réclame comparativa.

Nel primo caso, l’imprenditore scorretto cerca di sottrarre al concorrente un suo dipendente che sarà particolarmente qualificato.
La réclame comparativa è invece la copia della pubblicità del concorrente.

Tutela giudiziaria
L’atto di concorrenza sleale concretizza sempre un illecito atto di natura civile che deve essere sanzionato. Ciò significa che l’imprenditore danneggiato, deve avere nei confronti dell’atto di concorrenza sleale uno strumento di tutela. È tale l’azione “inibitoria”, con la quale l’imprenditore danneggiato chiede al giudice che vengano meno gli effetti dell’atto di concorrenza sleale. Il giudice, eventualmente, ordinerà la cessazione degli effetti e ad esempio il ritiro del commercio della merce simile in tutto o in parte a quella dell’imprenditore danneggiato. Successivamente, il giudice potrà disporre il risarcimento del danno in favore del danneggiato e la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più quotidiani aventi tiratura nazionale. La pubblicazione della sentenza su uno o più giornali, ha il chiaro scopo di portare a conoscenza della pubblica opinione il comportamento non rispettoso delle regole da parte dell’imprenditore scorretto. In questa maniera il c.c. assicura all’imprenditore virtuoso una tutela urgente che impedisce sia il maturare di un danno sia l’eventuale aggravamento dei danni o di parte di essi.
Naturalmente, nulla vieta all’imprenditore di sollevare questione anche in altre sedi (la sede penale) se l’atto di concorrenza sleale dovesse configurare l’ipotesi del reato punito dal codice civile.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono gli atti di concorrenza sleale secondo l'articolo 2597 del codice civile?
  2. Gli atti di concorrenza sleale includono la confusione, la denigrazione e ogni altro atto contrario alla correttezza professionale, come lo storno di dipendente e la réclame comparativa.

  3. Quali strumenti di tutela ha l'imprenditore danneggiato da atti di concorrenza sleale?
  4. L'imprenditore danneggiato può ricorrere all'azione inibitoria per chiedere al giudice di cessare gli effetti dell'atto sleale e ottenere il risarcimento del danno, oltre alla pubblicazione della sentenza su giornali nazionali.

  5. Cosa può fare l'imprenditore se l'atto di concorrenza sleale costituisce reato?
  6. L'imprenditore può sollevare la questione anche in sede penale se l'atto di concorrenza sleale configura un reato punito dal codice civile.

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