Concetti Chiave
- I contratti con esecuzione anticipata non richiedono un'accettazione preventiva per iniziare, per natura o richiesta del proponente.
- L'articolo 1327 disciplina l'esecuzione del contratto prima della risposta dell'accettante, specificando obblighi e limitazioni.
- Il contratto si considera concluso quando l'accettante inizia l'esecuzione e il proponente non può revocarlo da quel momento.
- L'accettante deve informare il proponente dell'esecuzione avviata, altrimenti rischia il risarcimento danni.
- La revoca della proposta è valida solo se l'accettante non ha già iniziato l'esecuzione in buona fede, nel qual caso il proponente deve indennizzarlo.
Indice
Esecuzione anticipata dei contratti
Può invece accadere che il proponente non intenda aspettare l'accettazione avendo interesse a che il contratto sia subito eseguito. A tal proposito,ci sono dei contratti che hanno un’esecuzione anticipata: sono quei contratti che su richiesta del proponente o per la natura dell’affare non necessitano di una preventiva accettazione per iniziare un’esecuzione. (c.d. accettazione tacita).
L'art. 1327 si riferisce proprio all’esecuzione prima della risposta dell'accettante
quando per richiesta del proponente o per la natura del contratto la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, bisognerà comportarsi in questo modo.
Conclusione del contratto e obblighi
Nel momento in cui l’accettante avvia l’esecuzione,il contratto si intende concluso nel tempo e nel luogo d’inizio dell’esecuzione e il proponente non può avvalersi del diritto di revoca.0
L’accettante(l’oblato) può concludere il contratto senza attendere che l’accettazione giunga alla controparte,ma ha l’obbligo di mettere a conoscenza il proponente dell’avviata esecuzionepenail risarcimento danni.
Revoca della proposta e accettazione
La proposta e l'accettazione possono anche essere revocate fino a quando il contratto non sia concluso; vediamo come l'art. 1328 c.c. affronta il problema
Revoca della proposta e dell'accettazione
La revoca della proposta deve giungere a conoscenza dell’accettante (deve essere inviata all’oblato) prima che sia giunta la sua accettazione.
Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.