Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La distinzione tra famiglia legittima e famiglia di fatto si basa sul matrimonio o unione civile formale rispetto alla convivenza stabile senza impegno giuridico.
  • I figli nati dentro o fuori dal matrimonio godono dello stesso status giuridico, riducendo la rilevanza della distinzione tra famiglie legittime e di fatto.
  • La convivenza di fatto richiede stabilità emotiva e assistenza reciproca, comprovata da una dichiarazione anagrafica.
  • Nonostante il riconoscimento delle convivenze di fatto, l'ordinamento favorisce il matrimonio attraverso benefici economici e tutela dei figli naturali.
  • La riforma del 2012 ha eliminato le disparità successorie tra figli naturali e legittimi, abrogando l'istituto della commutazione.

Concetto giuridico di convivenza more uxorio

Dal punto di vista giuridico, è necessario operare una distinzione tra famiglia legittima, costituita dall’atto solenne e giuridicamente vincolante del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, e famiglia di fatto, che attiene alla stabile convivenza fra uomo e donna (cosiddetta convivenza more uxorio, secondo il costume cioè dell’unione coniugale), senza impegno giuridicamente vincolante.
Oggi la differenza è meno rilevante che in passato perché, come detto, è stato riconosciuto il medesimo status giuridico ai figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio.
Il requisito necessario per la sussistenza della convivenza di fatto è la stabilità del legame affettivo che unisce fra loro due conviventi (senza distinzione di genere) e la reciproca assistenza morale e materiale che ne deriva.

La stabilità della convivenza deve essere provata tramite la dichiarazione anagrafica.
Nonostante il riconoscimento delle convivenze di fatto, l’ordinamento costituzionale favorisce l’unione tramite matrimonio sotto due aspetti, uno positivo e l’altro negativo:
- da un lato impone alla Repubblica di agevolare la formazione del nucleo famigliare (con particolare riguardo alle famiglie numerose) con provvidenze economiche che si traducono negli assegni di mantenimento per più figli a carico e in una retribuzione che, ex art. 36 Cost., deve garantire lo sviluppo libero e dignitoso della famiglia;
- dall’altro riconosce eguale tutela ai figli naturali (limite negativo): prima della riforma del 2012, l’inserimento di un figlio naturale nel nucleo familiare era subordinato al diritto di veto dell’altro coniuge; oggi non esiste più il diritto di veto in questo ambito, però l’inserimento richiede comunque il consenso dei membri della famiglia legittima (sia dell’altro coniuge che dei figli legittimi almeno sedicenni).
Infine, sotto l’aspetto successorio fino al 2012 era consentita la commutazione: figli naturali e legittimi vantavano i medesimi diritti sull’eredità, però i secondi potevano dar vita alla commutazione, istituto che consentiva loro di « soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali»; in caso di loro opposizione la valutazione era deferita al giudice. La riforma ha però abrogato la commutazione ed eliminato tutte le disparità precedenti in materia successoria.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza principale tra famiglia legittima e famiglia di fatto dal punto di vista giuridico?
  2. La famiglia legittima è costituita da un matrimonio o unione civile, mentre la famiglia di fatto si basa su una convivenza stabile senza impegno giuridico.

  3. Quali sono i requisiti necessari per la convivenza di fatto?
  4. È necessaria la stabilità del legame affettivo e la reciproca assistenza morale e materiale, provata tramite dichiarazione anagrafica.

  5. Come è cambiata la tutela dei figli naturali rispetto ai figli legittimi dopo la riforma del 2012?
  6. La riforma ha eliminato il diritto di veto e la commutazione, garantendo uguali diritti successori ai figli naturali e legittimi.

Domande e risposte

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