Concetti Chiave
- Il concetto di creatività nel diritto d'autore si riferisce alla capacità di un'opera di riflettere la personalità dell'autore.
- Il diritto d'autore si applica a diverse categorie, come opere letterarie, artistiche, cinematografiche, musicali e software.
- Nel contesto dei software, il carattere creativo è definito dall'originalità, non da un riflesso personale dell'autore.
- Un marchio deve avere carattere distintivo e non può essere meramente descrittivo; può acquisire creatività tramite "secondary meaning".
- La proprietà intellettuale si occupa di oggetti che incorporano forme di creatività, influenzando la facilità di contraffazione.
Il concetto di creatività
Per comprendere il concetto di creatività, si pensi, ad esempio, a un pupazzo di Topolino. Dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale, il pupazzo di Topolino è un’opera dell’ingegno, espressione che denota l’oggetto di cui si occupa il diritto d’autore. Il diritto d’autore si occupa delle creazioni intellettuali, cioè frutto di un lavoro intellettuale (work), purché abbiano “carattere creativo”, ovverosia il riflesso della personalità dell’autore nell’opera: un’opera, dunque, è detta «creativa» quando riusciamo a identificare la personalità dell’autore impressa nell’opera.
Estensione del diritto d'autore
Il carattere creativo riguarda diversi ambiti: la progressiva estensione del diritto d’autore (copyright) dalle opere letterarie a quelle artistiche, cinematografiche, musicali, software… Il carattere creativo nel diritto d’autore si declina diversamente a seconda dell’oggetto della protezione.
Nel caso dei software, il carattere creativo è più minimale rispetto al ‘riflesso della personalità dell’autore’: il software è protetto quando è originale, cioè quando non è una mera copiatura (author’s own intellectual creation).
Creatività e marchi
La denominazione generica di un prodotto non è registrabile come marchio, perché è meramente descrittiva e dunque non creativa. Tuttavia, una denominazione originariamente non creativa può diventare creativa col tempo, acquisendo il c.d. «secondary meaning», cioè l’acquisto del carattere distintivo in conseguenza dell’uso). In questo modo una denominazione inizialmente descrittiva può acquisire quel minimo di creatività sufficiente per diventare marchio. È altresì vero che, se un settore (es. orologi) è già affollato (crowded) di molte forme, si riduce la possibilità di creare forme nuove. È più facile contraffare qualcosa di molto creativo (es. Topolino) rispetto a qualcosa di scarsamente creativo (es. un manuale di diritto privato o di storia). Un personaggio simile a Topolino è contraffattivo, mentre un manuale di storia è necessariamente simile agli altri.
La proprietà intellettuale si occupa dunque di tutti gli oggetti che incorporano forme di creatività.
Domande da interrogazione
- Qual è il concetto giuridico di creatività nel diritto d'autore?
- Come si determina il carattere distintivo di un marchio?
- In che modo la creatività influisce sulla protezione dei software?
Il concetto giuridico di creatività nel diritto d'autore si riferisce alla capacità di un'opera di riflettere la personalità dell'autore, rendendola un'espressione unica e originale del suo ingegno.
Il carattere distintivo di un marchio si determina attraverso la sua capacità di acquisire un "secondary meaning" nel tempo, trasformando una denominazione inizialmente descrittiva in una creativa e riconoscibile.
Nei software, la creatività è valutata in termini di originalità, proteggendo il software quando rappresenta una creazione intellettuale originale dell'autore, non una semplice copiatura.