Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La brevettabilità delle invenzioni richiede soluzioni nuove e originali a problemi tecnici, non più solo colpi di genio creativo.
  • Oggi, un'invenzione è brevettabile se non ovvia per un esperto del settore, riducendo l'importanza della creatività personale.
  • Nel design, il focus è passato dalla valenza estetica al carattere individuale, che deve suscitare un'impressione diversa.
  • Il diritto dei marchi protegge elementi con carattere distintivo, capaci di distinguere prodotti, compresi suoni e odori.
  • La registrazione di un marchio richiede la suscettibilità di riproduzione grafica, un criterio fondamentale per la registrabilità.

Brevettabilità delle invenzioni

Dal punto di vista giuridico, il concetto di brevettabilità inerisce al concetto di invenzione. Un’invenzione è una soluzione nuova e originale di un problema tecnico. Per un paio di secoli il diritto dei brevetti ha protetto le invenzioni frutto di un colpo di genio creativo (il “flash of creative genius”). 
Economisti classici: la proprietà intellettuale come stimolo necessario per la creatività. Oggi, invece, è sufficiente che l’invenzione sia considerata non ovvia per l’esperto del ramo.
Come nel caso del diritto d’autore, dunque, anche qui il requisito della creatività ha assunto una denotazione meno incisiva: in precedenza il concetto di invenzione riguardava la produzione di oggetti che riflettessero la personalità dell’autore; oggi, invece, essa denota solo la mera non copiatura. Analogamente, i brevetti, prima posti a difesa del «colpo di genio», oggi salvaguardano la mera non evidenza per il tecnico medio del settore.
Anche per il design si è passati dal canone della ornamentalità (= valenza estetica) al mero carattere individuale (= suscitare un’impressione generale diversa da quella degli altri design).
Nel diritto d’autore, la creatività prende il nome di «carattere creativo». Nei brevetti, essa coincide con la non evidenza per il tecnico medio del settore; nel design, essa concerne il carattere individuale. Esiste un’ulteriore forma di creatività: quella relativa al diritto dei marchi, che prende il nome di «carattere distintivo», espressione che denota una forma, una parola, un segno in generale che sia idoneo a distinguere il prodotto di un’impresa da quelli delle altre. Possono essere protetti come marchi registrati anche suoni e odori, se hanno carattere distintivo, come ad esempio l’odore di erba appena tagliata per le palline da tennis. Il requisito fondamentale affinché un marchio possa ottenere la registrazione è la sua suscettibilità di riproduzione grafica.
Quest’ultimo concetto, dunque, funge da criteri di demarcazione tra registrabilità e impossibilità di un marchio ad essere registrato.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il concetto di brevettabilità nel contesto delle invenzioni?
  2. La brevettabilità si riferisce alla capacità di proteggere legalmente un'invenzione, che deve essere una soluzione nuova e originale a un problema tecnico. Oggi, è sufficiente che l'invenzione non sia ovvia per un esperto del settore.

  3. Come è cambiato il requisito della creatività nel diritto dei brevetti?
  4. In passato, la creatività era associata a un "colpo di genio creativo". Oggi, il requisito si è evoluto e si concentra sulla non evidenza per il tecnico medio del settore, piuttosto che sulla riflessione della personalità dell'autore.

  5. Qual è il requisito fondamentale per la registrazione di un marchio?
  6. Il requisito fondamentale per la registrazione di un marchio è la sua suscettibilità di riproduzione grafica, oltre al carattere distintivo che permette di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre.

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