Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Dopo la riforma del titolo V, le materie di competenza statale sono elencate, implicando che le altre siano regionali, creando così competenze "trasversali" che limitano le regioni.
  • Le regioni hanno una "competenza residuale", essendo la loro potestà legislativa limitata alle materie non espressamente riservate allo Stato.
  • La legislazione concorrente permette alle regioni di legiferare rispettando i principi fondamentali stabiliti dallo Stato, creando una competenza condivisa.
  • Le regioni a statuto speciale hanno competenze definite nei loro statuti, mentre le regioni ordinarie possono richiedere autonomie simili tramite un accordo con lo Stato.
  • Esistono tre modelli regionali: regioni a statuto speciale, regioni ordinarie e regioni a statuto differenziato, che possono ottenere autonomie simili alle regioni speciali.

Competenze statali e regionali

Prima del 2001, l’articolo 117 individuava le materie per cui era previsto l’intervento legislativo delle regioni; in seguito alla riforma del titolo V, invece, la costituzione elenca quali sono le materie di competenza dello stato, lasciando sottintendere che tutte le altre materie sembrerebbero di competenza delle regioni. Molte delle materie indicate, però, non si limitano a circoscrivere uno specifico ambito di applicazione, bensì evocano un vasto e variegato insieme di provvedimenti che possono essere discrezionalmente evinti da alcuni dei punti previsti dall’articolo 117.

Ne è un esempio la lettera M dell’elenco, la quale individua come materia di esclusiva competenza statale «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». La suddetta disposizione non evoca una materia di competenza in senso stretto, ma può essere soggetta a diverse interpretazioni che limitano enormemente la potestà legislativa delle regioni: tali materie, pertanto, sono state definite «competenze trasversali» poiché non circoscrivono l’ambito di applicazione dell’iniziativa legislativa statale, bensì offrono un’interpretazione solo in senso lato.
Il quarto comma dell’articolo 117 prevede che alle regioni spetta la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato: per le motivazioni sopra indicate, però, tale libertà è estremamente circoscritta; pertanto si parla di «competenza residuale».
Il sesto comma dell’articolo 117 prevede che, «nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». Inoltre, prima della legge costituzionale 1/1999, il consiglio regionale era titolare, oltre che della funzione legislativa, anche della potestà regolamentare. A seguito della modifica dei commi 2 e 4 dell’articolo 122, il consiglio regionale «esercita le potestà legislative attribuite alle regioni», mentre il presidente della giunta «promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali».
Ciò vuol dire che, in questo caso, le regioni possono intervenire rispettando però i principi fondamentali relativi alla suddetta materia stabiliti dallo Stato. La competenza di tali materie, dunque, non è esclusiva né dello Stato né delle regioni, bensì è concorrente tra Stato e regioni. La potestà legislativa regionale, pertanto, è limitata sia dalle materie previste dal primo comma dell’articolo 117, sia nell’ambito delle materie concorrenti, sia nelle competenze residuali.
L’elenco delle materie di esclusiva competenza statale vincola esclusivamente le regioni a statuto ordinario; nel caso delle regioni a statuto speciale, invece, i confini delle materie di competenza sono stabilite specificatamente all’interno degli stessi statuti.
Il modello regionale previsto dall’assemblea costituente, basato sulla distinzione tra regioni ordinarie e regioni speciali, è affiancato da un terzo modello, definito dal terzo comma dell’articolo 116, il quale legittima le cosiddette «regioni ad autonomia differenziata», cioè regioni ordinarie che hanno richiesto, tramite legge dello Stato e su iniziativa del consiglio statale, di attivare una procedura analoga a quella vigente nelle regioni a statuto speciale in particolari ambiti. Il terzo comma dell’articolo 116 sancisce che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
In sintesi è possibile dire che oggi si configurano tre diversi modelli regionali:
1. Le regioni a statuto speciale;
2. Le regioni ordinarie;
3. A partire dal 2001, le regioni a statuto differenziato, le quali hanno la possibilità, sulla base di un accordo con lo Stato, di acquisire uno statuto analogo a quello delle regioni speciali in determinati ambiti di competenza.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali modifiche apportate dalla riforma del titolo V del 2001 all'articolo 117 della Costituzione italiana?
  2. La riforma del titolo V del 2001 ha modificato l'articolo 117, elencando le materie di competenza dello Stato e lasciando implicitamente alle regioni tutte le altre materie. Tuttavia, molte materie statali sono definite in modo ampio, limitando la potestà legislativa regionale.

  3. Cosa si intende per "competenze trasversali" e come influenzano le regioni?
  4. Le "competenze trasversali" sono materie che non circoscrivono l'ambito di applicazione dell'iniziativa legislativa statale, ma offrono un'interpretazione ampia, limitando la potestà legislativa delle regioni.

  5. Qual è la differenza tra competenza esclusiva, concorrente e residuale secondo l'articolo 117?
  6. La competenza esclusiva è riservata allo Stato, la competenza concorrente permette alle regioni di legiferare rispettando i principi fondamentali stabiliti dallo Stato, mentre la competenza residuale riguarda materie non espressamente riservate allo Stato.

  7. Come si differenziano le regioni a statuto speciale dalle regioni ordinarie?
  8. Le regioni a statuto speciale hanno confini di competenza stabiliti nei loro statuti specifici, mentre le regioni ordinarie seguono le disposizioni generali della Costituzione.

  9. Cosa prevede il terzo modello regionale introdotto dal terzo comma dell'articolo 116?
  10. Il terzo modello regionale consente alle regioni ordinarie di acquisire uno statuto simile a quello delle regioni speciali in determinati ambiti, tramite un accordo con lo Stato e una legge approvata dalle Camere.

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