Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La spesa pubblica può essere destinata a trasferimenti monetari a famiglie e imprese, aumentando il reddito disponibile per i consumi.
  • Investimenti in opere pubbliche possono ridurre la disoccupazione e stimolare domanda in specifici settori economici.
  • Lo Stato può fornire servizi pubblici gratuiti o nazionalizzare settori strategici per aumentarne la fruizione.
  • I beni e servizi possono essere offerti a prezzi inferiori a quelli di produzione, avvantaggiando gli utenti.
  • Il giudice di pace ha competenze specifiche per controversie di valore limitato, secondo criteri territoriali.

Tipologie di spesa pubblica

La spesa può essere, ad esempio, per trasferimenti alle famiglie (sussidi monetari, assegni sociali, ecc.), o alle imprese (contributi), generando così per i beneficiari una maggiore disponibilità di reddito da impiegare nei consumi.
Oppure possono essere incrementate le spese per investimenti, ad esempio attraverso un programma di lavori per opere pubbliche infrastrutturali, che può realizzare direttamente o indirettamente attraverso l’affidamento di appalti ad imprese con l’effetto, in entrambi i casi, di cercare di assorbire la disoccupazione, e nel secondo anche di sostenere la domanda di determinati servizi in certi settori dell’economia. Ma, si badi, la realizzazione di opere di questo genere può anche consentire di coniugare meglio uno scopo “immediato” di stabilizzazione dell’andamento dell’economia con l’obiettivo, di più lungo periodo, di sostenere lo sviluppo e la crescita economica (naturalmente a patto che le opere infrastrutturali vengano realizzate nelle aree territoriali del Paese più economicamente arretrate).
Lo Stato potrebbe però anche decidere di aumentare l’erogazione diretta di servizi pubblici “gratuiti” (ad esempio incrementare le prestazioni sanitarie assicurate dal SSN, oppure i livelli di istruzione pubblica), oppure di assumere la gestione diretta in regime di monopolio di determinati settori economici prima gestiti dal mercato e considerati strategici (nazionalizzazione), per permetterne la fruizione gratuita a un maggior numero di consumatori. Oppure ancora potrebbe decidere di erogare beni e servizi di interesse generale in regime di mercato ma a prezzi comunque inferiori al costo di produzione (attribuendo quindi un vantaggio agli utenti: c.d. sistema di prezzi politici).
In alcune ipotesi il legislatore viola il divieto di analogia mediante l’aggiunta, all’interno delle disposizioni penali, di formule di chiusura quali «in casi simili» o «in casi analoghi».

Art. 7 C.P.C. → competenza del giudice di pace
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
Competenza per territorio → per ogni controversia il legislatore detta un criterio di collegamento con un territorio per individuare il giudice territorialmente competente tra quelli dello stesso tipo.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali tipologie di spesa pubblica descritte nel testo?
  2. Il testo descrive diverse tipologie di spesa pubblica, tra cui trasferimenti alle famiglie e alle imprese, spese per investimenti in opere pubbliche infrastrutturali, erogazione diretta di servizi pubblici gratuiti, nazionalizzazione di settori strategici e fornitura di beni e servizi a prezzi inferiori al costo di produzione.

  3. Qual è l'obiettivo a lungo termine della realizzazione di opere infrastrutturali secondo il testo?
  4. L'obiettivo a lungo termine della realizzazione di opere infrastrutturali è sostenere lo sviluppo e la crescita economica, specialmente se queste opere vengono realizzate nelle aree territoriali del Paese più economicamente arretrate.

  5. Qual è la competenza del giudice di pace secondo l'articolo 7 C.P.C.?
  6. Secondo l'articolo 7 C.P.C., il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.

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