Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La giurisprudenza costituzionale ha portato alla formazione di un diritto regionale vivente, che non sempre coincide con la riforma del 2001.
  • Nonostante le decisioni della Corte, le materie trasversali possono giustificare interventi del legislatore statale, come nei servizi pubblici locali e nel commercio.
  • La Corte costituzionale ha ricostruito le materie di competenza statale e regionale, definendo i principi per l'attività legislativa nel contesto costituzionale riformato.
  • In alcuni casi, la Corte ha distinto competenze diverse all'interno dello stesso corpo normativo, come nel condono edilizio e nel prestito fiduciario per studenti.
  • La sentenza 196/2004 ha distinto la competenza esclusiva statale in tema di ordinamento penale e quella concorrente sul governo del territorio.

Competenze legislative nella giurisprudenza costituzionale

Alla luce della giurisprudenza costituzionale abbiamo assistito alla formazione progressiva di un diritto regionale vivente, non sempre coincidente con le linee tracciate nella riforma del 2001 (tanto che qualche autore ha polemicamente parlato di «decostituzionalizzazione» dell’elenco delle materie).
Resta fermo, al di là dei casi decisi dalla Corte, che anche in queste materie si potrebbero rinvenire ragioni che giustifichino l’intervento del legislatore statale, in particolare per il tramite delle materie trasversali (ad esempio, la competenza regionale in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, subordinatamente alla competenza statale relativa alla «tutela della concorrenza», sent.

325/2010; così come la competenza regionale in materia di commercio, sentt. 299/2012, 27/2013 e 239/2016).

Fra i profili già segnalati concernenti l’ambito di operatività delle materie trasversali e della clausola di residualità, la Corte costituzionale ha svolto una complessa e, per molti aspetti, originale opera di ricostruzione delle singole materie di competenza statale e regionale e dei principi che orientano l’attività legislativa nel riformato contesto costituzionale.
Talora la Corte, quando la legislazione sottoposta al suo sindacato lo permetteva, ha enucleato, all’interno di uno stesso corpo normativo, competenze diverse e distinte. Si veda, fra gli altri, il caso del condono edilizio straordinario disposto con legge dello Stato, in cui si è distinta una competenza esclusiva statale in tema di «ordinamento penale» e una concorrente in tema di «governo del territorio» (sent. 196/2004); ma anche il caso del prestito fiduciario per gli studenti meritevoli, distinguendo la competenza esclusiva statale sulla «tutela del risparmio e mercati finanziari» e quella concorrente sull’«istruzione» (sent. 308/2004).

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