Concetti Chiave
- Il codice civile tutela i contratti con squilibrio tra professionista e consumatore, detti "secondi contratti".
- Clausole vessatorie includono quelle che permettono al professionista di recedere unilateralmente o modificare il contratto.
- L'articolo 33 del codice civile elenca 20 tipi di clausole vessatorie, ma la categoria è aperta ad altre prove di squilibrio.
- Le clausole vessatorie possono essere nulle o inefficaci, con nullità applicabile solo a vantaggio del consumatore.
- La legge mira a correggere le clausole vessatorie e lo squilibrio contrattuale, proteggendo i diritti del consumatore.
Clausole vessatorie e squilibrio contrattuale
Il codice civile pone particolare attenzione ai contratti caratterizzati da un forte squilibrio fra le parti: sono tali i negozi fra professionista e consumatore; i cosiddetti «secondi contratti».
Sono vessatorie le clausole che:
- riconoscono solo al professionista la facoltà di recedere dal contratto;
- consentono al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ecc.
L’elenco di cui sopra è solo parziale: l’art.
Conseguenze → le clausole di cui ai numeri 1, 2 e 10 sono nulle; negli altri casi sussiste l’inefficacia, a patto che la clausola sia stata unilateralmente disposta dal professionista.
Nota: la nullità delle clausole vessatorie è relativa, infatti opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non può essere fatta valere dal professionista; inoltre si tratta di nullità parziale perché non colpisce l’intero contratto ma solo la clausola vessatoria.
In definitiva, quindi, è possibile affermare che la legge si adopera per porre rimedio alla vessatorietà delle suddette clausole e, più in generale, allo squilibrio contrattuale.