Concetti Chiave
- La clausola penale obbliga la parte inadempiente a compensare i danni causati, anche se l'altra parte opta per risoluzione o adempimento.
- Chi richiede il risarcimento deve dimostrare il danno subito e quantificarlo, a meno che non sia prevista una penale.
- La penale prevede l'importo da pagare per inadempimento o ritardo, sollevando il creditore dall'onere di provare il danno.
- La penale limita il risarcimento all'importo concordato, salvo diversa previsione contrattuale per danni ulteriori.
- Il giudice può ridurre la penale pattuita se l'obbligazione è parzialmente eseguita o se l'importo è eccessivo.
Clausola penale
La parte inadempiente è tenuta a risarcire il danno cagionato all’altro contraente, sia che la controparte abbia agito per la risoluzione o per l’adempimento. Se il debitore offre l’adempimento tardivo viene meno la maturazione degli interessi ulteriori e degli ulteriori danni.
La parte che chiede il risarcimento del danno ha l’onere di provare di aver subito un danno per l’altrui inadempimento; deve anche provare l’ammontare del danno subito.
Il contratto può prevedere una penale per l’inadempimento o per il ritardo.
1) dispensa il creditore dall’onere di provare il danno. Infatti, la penale è dovuta per il solo fatto che sussista inadempimento o ritardo;
2) limita il risarcimento all’ammontare della penale pattuita, a meno che non sia prevista la risarcibilità del danno ulteriore.
Se la clausola penale è stata prevista per il semplice ritardo, non opera in caso di inadempimento e non impedisce alla parte adempiente di agire per l’ordinario risarcimento del danno.
Clausola penale = 1 somma di denaro per ogni giorno di ritardo. Il giudice può esercitare il c.d. potere correttivo dell’autonomia contrattuale: l’equità correttiva gli consente di ridurre equamente la penale pattuita fra le parti.
Quando → l’equità correttiva può essere esercitata in due casi: se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte; se l’ammontare della penale è manifestamente eccessiva. Il giudice può ridurla d’ufficio o su istanza del debitore.