Andrea301AG
Ominide
1 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • La clausola generale di buon costume richiede che le attività negoziali rispettino la liceità e l'ordine pubblico, basandosi sulla coscienza collettiva come parametro etico.
  • I contratti tipo sono quelli disciplinati dalla legge, come il contratto di appalto, mentre contratti come il leasing non hanno una disciplina codicistica diretta.
  • I tipi contrattuali devono essere flessibili e possono avere sottotipi, come nel caso della locazione di immobili urbani, che varia a seconda dell'uso dell'immobile.
  • Il codice civile permette la creazione di contratti atipici, purché meritino tutela giuridica, offrendo flessibilità nel diritto contrattuale.
  • Recentemente, la giurisprudenza tende a tipizzare i contratti atipici, cercando di ricondurli a tipi regolamentati esistenti.

Indice

  1. Il buon costume nei contratti
  2. Tipi contrattuali e la legge
  3. Elasticità e sottotipi contrattuali

Il buon costume nei contratti

Molto importante è la clausola generale di buon costume, che impone di svolgere l’attività negoziale nei limiti della liceità e dell’ordine pubblico. Il parametro per valutare se il contratto rispetta il buon costume è la c.d. coscienza collettiva, che rappresenta un insieme di regole etiche basate sul senso comune del pudore.

Tipi contrattuali e la legge

Il termine tipo identifica i contratti che sono specificatamente disciplinati dalla legge: è ad esempio tipico il contratto di appalto poiché la sua disciplina si rinviene direttamente in una fonte legislativa (art. 1655 C.C.), ma non lo sono quelli di leasing e di factoring, dal momento che nessuna disposizione codicistica li disciplina direttamente.

Elasticità e sottotipi contrattuali

I tipi contrattuali devono essere elastici: a loro volta possono essere articolati in sottotipi. È il caso della locazione di immobili urbani, la cui disciplina è differente a seconda che l’immobile sia locato ad uso abitativo oppure no.
Il codice civile ammette la possibilità di concludere contratti non ricompresi nelle fattispecie regolamentate dalla legge: l’art. 1322.2 ritiene ammissibile la stipulazione di contratti atipici, purché meritevoli di tutela giuridica. Ciononostante, negli ultimi decenni la giurisprudenza ha mostrato la tendenza alla c.d. tipizzazione, cioè a ricondurre i contratti atipici a un tipo regolamentato.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community