Concetti Chiave
- Le norme giuridiche devono essere valutate in termini di effettività, considerando se promuovono uguaglianza tra i cittadini.
- Alcune norme contengono definizioni che delimitano l'ambito di applicazione di altre norme, come nel caso del contratto civile.
- Le definizioni giuridiche devono essere interpretate in senso precettivo, specificando quali norme si applicano in determinati contesti.
- Norme come l'articolo 814 del codice civile classificano elementi della realtà per applicare regolamenti specifici.
- Le classificazioni giuridiche non rivelano l'essenza fisica degli oggetti, ma determinano le norme applicabili.
Indice
Giudizio di effettività delle norme
Dell'articolo 3 comma primo, come di altre norme della Costituzione, il giudizio da dare è, appunto, un giudizio in termini di effettività: se l'organo legislativo dello Stato, che ne è il principale destinatario, gli dia adeguata attuazione o se, invece, crei con le leggi o lasci sussistere nelle leggi disuguaglianze fra i cittadini, basate sulle condizioni personali o sociali indicate dalla norma.
Definizioni giuridiche e loro funzione
A volte le norme giuridiche contengono definizioni: così, ad esempio, l'articolo 1321 del codice civile contiene la proposizione secondo la quale «il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».
Anche le definizioni vanno assunte in senso precettivo: esse hanno la funzione di delimitare l'ambito di applicazione di altre norme. Così le norme sul contratto non sono applicabili al matrimonio, che pure si basa sull'accordo di due parti, perché esso non è diretto a costituire, come richiede l'articolo 1321, un rapporto giuridico «patrimoniale».
Classificazione giuridica della realtà
Altre volte si ritrovano norme che sembrano voler classificare la realtà: per l'articolo 814 del codice civile, ad esempio, «si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico». Questa proposizione non va presa come rivelatrice della essenza fisica delle energie naturali; esprime, semplicemente, il precetto secondo il quale alle energie naturali aventi valore economico si applicano le stesse norme che valgono per i beni mobili.