Concetti Chiave
- Il concetto di reati senza offesa nel diritto penale italiano si concentra sull'evento naturalistico come elemento chiave, spesso richiedendo un'interpretazione complessa.
- I reati senza offesa derivano da eventi giuridici mediati, dove l'evento stesso non costituisce direttamente un'offesa.
- L'evento naturalistico funge da elemento costitutivo che può influire sull'aumento della pena, in caso di reato aggravato.
- I reati aggravati dall'evento condividono somiglianze con i delitti preterintenzionali, dove le conseguenze non sono desiderate.
- La preterintenzionalità si verifica quando l'intenzione non era di causare determinate conseguenze, come la morte, derivanti da atti inizialmente voluti.
Le norme giuridiche che, nell’ordinamento italiano, danno spazio alle regole relative al diritto penale, sono complesse e spesso necessitano un’accurata interpretazione da parte del giurista. Fra queste, le più articolate e criptiche attengono alla fattispecie dei reati procurati senza offesa. Questa categoria pone particolare attenzione sul concetto di evento naturalistico.
Concetto di evento naturalistico
Il termine evento può avere diversi significati. Tutti i reati scaturiscono da un evento giuridico inteso come offesa. I reati che derivano da un evento in via mediata sono definiti «senza offesa».
L’evento naturalistico è l’elemento costitutivo del fatto tipico. Può essere a questo collegato da un nesso di causalità. L’evento naturalistico può rilevare anche come conseguenza di un reato di per sé completo: si parla in questo caso di reato aggravato o qualificato dall’evento.
Reato aggravato e preterintenzionalità
Di per sé il reato è consumato quando si realizza nella sua prima parte; dopo la consumazione del reato, la rilevazione dell’evento naturalistico comporta l’aumento della pena.
Il reato aggravato dall’evento presenta alcune affinità con il delitto preterintenzionale. La premer-intenzione è una nozione definita dal codice penale, all’art. 43.
Chiunque con atto diretto a commettere percosse o lesioni per cagionare la morte di uomo è punito con la reclusione fino a dieci anni.
La prima parte della condotta consiste in atti diretti a percuotere e a ledere: questa è voluta, invece non lo è la seconda, cioè la conseguenza indiretta e indesiderata delle lesioni o percorse, cioè la morte erroneamente cagionata. Sorge così la preterintenzionalità.
Le conseguenze delle lesioni, però, devono sempre essere non volute, altrimenti si ricade in una fattispecie diversa dal reato preterintenzionale.