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Concetti Chiave

  • La cessione del credito permette al creditore di trasferire il proprio credito a terzi senza il consenso del debitore.
  • Il trasferimento del credito può avvenire a titolo oneroso o gratuito e si perfeziona con il consenso tra le parti.
  • I diritti di credito possono essere trasferiti anche come adempimento di un'altra obbligazione, secondo l'art. 1198 del codice civile.
  • La cessione del credito è un contratto consensuale ad efficacia reale che può includere denaro, prestazioni o risarcimenti.
  • Il cedente deve dimostrare l'esistenza del credito verso il debitore durante il trasferimento al cessionario.

Indice

  1. Definizione e caratteristiche della cessione del credito
  2. Prova dell'esistenza del credito

Definizione e caratteristiche della cessione del credito

Viene definita “cessione del credito” la possibilità del creditore di trasferire il proprio credito a terzi, anche senza il consenso del debitore. Tale trasferimento si perfeziona con il consenso tra il creditore e il terzo senza accettazione da parte del debitore, inoltre tale trasferimento del credito può essere operato sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.
Il diritto di credito può essere acquistato e può essere ceduto per effetto del consenso delle parti.


Un diritto di credito può essere trasferito anche in luogo dell'adempimento di una diversa obbligazione, la cosiddetta obbligazione solutoria, così integrandosi una ipotesi di azione in pagamento espressamente prevista dall'art. 1198 del codice civile.


La cessione del credito, che ricordiamo essere anche possibile oggetto di confisca da parte dell’ordinamento, si atteggia come un normale contratto consensuale ad efficacia reale.

Quanto all'oggetto, sono oggetto di obbligazione non solo il credito inteso in una qualsiasi forma di danaro, ma anche le prestazioni di dare, fare o consegnare, nonché anche il credito al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La cessione del credito inoltre può riguardare un bene presente e futuro.


Prova dell'esistenza del credito

Risulta particolarmente rilevante che il cedente, nell'azione di trasferimento del credito al cessionario, deve prestare una prova dell'esistenza del credito verso il debitore in questione.

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