Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Certa et solennia verba erano essenziali per i contratti verbali romani, richiedendo parole precise e solenni.
  • Il contratto verbale era unilaterale, creando obbligazioni solo per una parte, il reus promittendi.
  • Inizialmente riservato ai cittadini romani, il contratto fu poi esteso a stranieri parlanti altre lingue.
  • La stipulatio seguiva uno schema dialogico con unità dell'atto, necessitando la presenza contemporanea delle parti.
  • Il formalismo del contratto garantiva la validità anche in assenza di una causa esplicita, tramite certa et solennia verba.

Certa et solennia verba nel diritto classico

Certa et solennia verba (parole certe e solenni) erano un requisito fondamentale per qualunque cittadino romano che avesse intenzione di dar vita a una qualsiasi forma contrattuale di natura verbale, basata appunto sulle parole (verba).
Il contratto verbale è unilaterale perché, sotto il profilo degli effetti, sorge un’obbligazione solo in capo ad una parte: il reus promittendi. Tale contratto è formale perché la sua applicazione richiede l’obbligo di pronunciare certa et solennia verba.

Originariamente tale contratto era riservato solo ai cittadini romani, i quali potevano farlo valere esclusivamente tramite la pronuncia della parola spondère; in seguito, i romani estesero la possibilità di applicare tale contratto anche a soggetti stranieri, che parlavano dunque lingue diverse dal latino. La stipulatio si basa su uno schema tipico-dialogico poiché esso è costituito da un dialogo tra il reus stipulandi e il reus promittendi: domanda e risposta devono avvenire contestualmente, tanto che si parla di «unitas actus», cioè di unità (contemporaneità) dell’atto. Tale contemporaneità implica la necessaria presenza delle parti al momento della conclusione del contratto.
Al contratto di stipulatio non erano ammessi coloro i quali avessero dei limiti nel parlare e nel sentire: cittadini muti, sordi o sordomuti. Affinché potessero realizzare la stipulatio, essi erano assistiti da uno schiavo.
Il formalismo estremo della stipulatio è un requisito fondamentale del contratto tipico: tale formalità funge da garanzia sostitutiva della latenza della causa; il contratto verbale, dunque, può avvenire anche quando la causa è latente, poiché la sua presenza è sopperita dall’uso del formalismo (certa et solennia verba).

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