Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La res habilis era un requisito fondamentale per l'usucapione, escludendo beni come i fondi provinciali e le res furtivae, salvo eccezioni in buona fede.
  • Il titulus o iusta causa giustificava l'acquisizione della proprietà attraverso atti legali come compravendita o donazione.
  • La bona fides rappresentava la convinzione di non violare diritti altrui, con alcune eccezioni per usucapio pro erede e usureceptione.
  • La lex Plautia impediva l'usucapione di beni ottenuti con violenza, proteggendo i diritti del proprietario originale.
  • L'actio Publiciana permetteva a terzi in buona fede di rivendicare proprietà di beni rubati, riconoscendoli come proprietari bonitari.

Requisiti dell’usucapio nel diritto classico

Sulla base delle fonti del diritto classico, è possibile dire che nel mondo romano l’usucapio era caratterizzata dai seguenti elementi:
1. Res habilis: la cosa doveva essere idonea ad essere usucapita (specifici beni, quali ad esempio gli agri vectigales, non potevano essere usucapiti).
L’oggetto di usucapio, dunque, doveva sempre essere idoneo, cioè una res habilis. Alcuni oggetti, res extra commercium, erano inidonei all’usucapione: ne sono un esempio i fondi provinciali (suscettibili esclusivamente di longi temporis praescriptio) e res furtivae (oggetti rubati).

Tale divieto era già espresso nelle XII tavole, le quali prevedevano il reversio in potestatem domini, cioè l’usucapione esclusivamente nel caso in cui gli oggetti fossero stati recuperati dal proprietario.
I romani non prevedevano l’usucapione nei casi sopra indicati. Tramite alcuni passi del Digesto, però, essi consentirono l’usucapione di una res furtiva esclusivamente a un terzo soggetto in buona fede (colui che ha acquistato inconsapevolmente una res furtiva da un ladro). In realtà a costoro fu concessa l’actio Publiciana: essi venivano considerati dei proprietari bonitari.
La lex Plautia, inoltre, sanciva che nessuno poteva vantare il possesso di un oggetto requisito tramite l’uso della violenza;
2. Titulus (o iusta causa): si tratta di una situazione giuridica oggettiva (atto di compravendita, la dote, l’abbandono o la donazione) che era necessaria per giustificare l’acquisizione della proprietà;
3. Bona fides: consiste nella convinzione di non ledere l’altrui diritto. In due casi specifici, però, poteva usucapire anche il possessore in mala fede: caso di usucapio pro erede e caso dell’usureceptione.

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