Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I delitti nel diritto classico sono azioni illegittime che violano diritti protetti dalla legge, distinti in crimina (pubblici) e delicta (privati).
  • Gli illeciti pubblici, di maggiore gravità, erano perseguiti dallo stato perché lesivi dell'interesse della comunità.
  • Gli illeciti privati colpivano un diritto soggettivo privato e potevano essere perseguiti solo dalla parte lesa.
  • I patti legittimi, introdotti da costituzioni imperiali, erano protetti tramite actiones e includevano compromissum, patto dotale e patto di donazione.
  • Il patto dotale era un accordo informale per costituire una dote, mentre il patto di donazione prevedeva il trasferimento di un bene a un terzo.

Indice

  1. Definizione di delitti e atti illeciti
  2. Patti legittimi e loro tutela

Definizione di delitti e atti illeciti

I delitti o atti illeciti si configurano come azioni illegittime che ledano diritti altrui tutelati e protetti dalla legge.

Esistono altresì atti che possano procurare danno senza che esso sia però protetto dal diritto, quali ad esempio atti patrimoniali e commerciali.
I romani distinguevano due tipologie di illeciti: illeciti di carattere pubblico (crimina) e illeciti di carattere privato (delicta).

Gli illeciti di carattere pubblico, solitamente di maggiore gravita, erano perseguiti direttamente dallo stato poiché ledevano l’interesse della comunità; gli illeciti di carrette privato, invece, ledevano un diritto soggettivo di carattere privato proprio dell’offeso e, dunque, solo da lui perseguibile.

Patti legittimi e loro tutela

I patti legittimi venivano introdotti mediante costituzioni imperiali e, pertanto, erano dotati di tutela tramite actiones: essi erano tre: il compromissum; patto dotale; patto di donazione.

Il patto dotale accordo informale tramite cui si costituiva la dote. Essa poteva essere altresì costituita mediante dotis dictio.

Il patto di donazione era una stipulazione attraverso la quale ci si impegnava a donare un bene e, dunque, a trasferirlo a titolo di donazione a un terzo mediante traditio.

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