Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'ANPAL è responsabile del coordinamento dei servizi per il lavoro, inclusa la gestione della NASPI e delle politiche di attivazione dei disoccupati.
  • Le regioni e le province autonome mantengono un ruolo chiave nella gestione dei servizi per il lavoro, collaborando con agenzie private accreditate.
  • Un albo specifico delle agenzie per il lavoro è istituito presso il ministero del lavoro, con sezioni per diverse attività di somministrazione.
  • Le agenzie private devono rispettare requisiti specifici per l'iscrizione all'albo, tra cui uffici adeguati e assenza di condanne penali per i dirigenti.
  • Per operare a livello nazionale, le agenzie devono ottenere un'autorizzazione provvisoria dal ministero del lavoro, che diventa definitiva dopo due anni.

La centralizzazione dei servizi per il lavoro

Mediante l’istituzione dell’ANPAL, il legislatore si è proposto di attuare la ricentralizzazione dei servizi per il lavoro. All’ANPAL sono demandati diversi compiti:
- il coordinamento dei servizi per il lavoro;
- il collocamento dei disabili;
- la gestione della NASPI (indennità mensile di disoccupazione) e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati;
- la determinazione dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione;
- il monitoraggio della gestione delle politiche attive.
Le regioni e le province autonome continuano a svolgere un ruolo importante: ad esse sono demandate tutte le attività che hanno il compito di gestire tutte le attività volte a chiarire i servizi per il lavoro offerti ai soggetti disoccupati.

Regioni e province autonome possono svolgere tali compiti direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati (agenzie per il lavoro) sulla base dei costi standard definiti dall’ANPAL, e garantendo in ogni caso all’utente libertà di scelta.
Presso il ministero del lavoro è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro, articolato in cinque sezioni, dedicate allo svolgimento di diverse attività di somministrazione. Per conseguire l’iscrizione all’albo occorre soddisfare una serie di requisiti (previsti dall’art. 5 d.lgs. 150/2015), come la disponibilità di uffici idonei e di adeguate competenze professionali, l’assenza di condanne penali degli amministratori e dei dirigenti delle agenzie.
Se le agenzie private che rispettano i requisiti richiesti vogliono operare a livello nazionale devono chiedere l’autorizzazione al ministero del lavoro, che inizialmente ha natura provvisoria: essa diviene definitiva dopo due anni, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta, vige il principio dell’acquiescenza (silenzio-assenso).

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